C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2020 – Delibera – Gara del 3/10/2020 AMENDOLARA – FUSCALDO CALCIO 1973

Gara del 3/10/2020 AMENDOLARA - FUSCALDO CALCIO 1973

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 35 dell’8/10/2020; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.C. Amendolara è stato proposto entro i termini regolamentari; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; letti gli atti ufficiali; letto il ricorso con il quale la reclamante ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3 in quanto, secondo l'assunto della reclamante, i dirigenti della società avversaria ed un calciatore, positivo al COVID-19, avrebbero posto in essere un comportamento illegittimo ed antisportivo che ha messo in grave pericolo una intera comunità perché la gravissima situazione di pericolo era nota da giorni a tutti in primis a questi ultimi perché quest'ultimo (da intendersi il calciatore) era stato sottoposto al tampone; lette le controdeduzioni della società controparte nelle quali dichiara, tra l'altro, quanto segue: che il presidente della A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973, giunti sul posto, curava che i giocatori venissero sottoposti ai dovuti accertamenti e provvedessero alla stesura delle prescritte autocertificazioni, in ottemperanza ai protocolli previsti per fronteggiare i rischi di contagio del Covid-19, in sede di competizioni sportive; che, come tutti i compagni di squadra, anche il calciatore ...omissis... provvedeva a compilare e sottoscrivere il modello di autocertificazione con cui escludeva, in modo consapevolmente mendace di essere stato a contatto con persone a rischio ed al tempo stesso ometteva di dichiarare di essere stato sottoposto a tampone, in quanto inserito nella catena di contagi che ha interessato il Comune di Fuscaldo; che terminate le formalità del caso, si disputava regolarmente l'incontro e, solo al termine della gara giungeva notizia che il calciatore fosse risultato positivo al virus Covid-19; che solo all'esito del tampone, il Comune di Fuscaldo emanava Ordinanza di quarantena obbligatoria nei confronti del ragazzo e gli altri soggetti coinvolti nella competizione sportiva, proprio per essere stati a stretto contatto col ragazzo risultato positivo al Covid-19; che il Presidente della società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 ha depositato esposto denuncia alla Procura della Repubblica di Paola, per l'accertamento dei reati posti in essere tanto dal ragazzo quanto dagli organi competenti; ritenuto che quanto assunto dalla reclamante non può essere accolto i quanto non costituisce causa di applicazione delle disposizioni di cui all'art. 10 comma 1 del CGS e, in ogni modo, appare sufficientemente provato che la società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 ha osservato le disposizioni di cui all'art. 4 comma 1 del CGS e delle Linee Guida Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport di squadra (pubblicate a cura dell'Ufficio Sport della Presidenza del Consiglio i 20 maggio, in attuazione del DPCM 17 Maggio 2020); ritenuto, altresì, necessario dare luogo a specifici accertamenti sul comportamento posto in essere dal calciatore ..omissis. della società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973 delibera 1) rigettare il ricorso della società A.C. Amendolara e disporre incamerarsi il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; 2) trasmettere gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di competenza in merito al comportamento posto in essere dal calciatore ... omissis .... della società A.S.D. FUSCALDO CALCIO 1973; 3) omologare il risultato della gara acquisito in campo AMENDOLARA - FUSCALDO CALCIO 1973: 1-1.

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