C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2020 – Delibera – Gara del 4/10/2020 REAL FONDO GESU – CITTA DI APRIGLIANO

Gara del 4/10/2020 REAL FONDO GESU - CITTA DI APRIGLIANO

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.35 dell’8/10/2020; letto il reclamo con il quale la società Real Fondo Gesù chiede che venga dichiarata nulla la decisione dell'arbitro di non dare inizio alla gara nonostante il terreno di gioco, malgrado alcune criticità, si presentasse in condizioni normali per la disputa della gara stessa; considerato che l'assunto della reclamane verte su fatti che investono decisioni di natura tecnica e disciplinare adottate dall'arbitro e di competenza esclusiva della sua discrezionalità tecnica (nella fattispecie per gravi carenze all'impianto sportivo); che pertanto la gara non ha avuto regolare svolgimento per la responsabilità della società ospitante Real Fondo Gesù che avrebbe dovuto sovrintendere al regolare approntamento del terreno di gioco; visto l'art. 10 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società REAL FONDO GESÙ la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2) incamerare il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

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