C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 45 del 22/10/2020 – Delibera – Gara del 4/10/2020 FORTITUDO CALCIO REGGIO – A.C. SCILLESE 2012

Gara del 4/10/2020 FORTITUDO CALCIO REGGIO - A.C. SCILLESE 2012

Il Giudice Sportivo Territoriale a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.35 dell’8/10/2020; letto il reclamo fatto pervenire dalla società AC Scillese 2012 con il quale ha chiesto irrogarsi alla squadra avversaria la punizione sportiva della perdita della gara per avere nelle fila di quest'ultima partecipato il giocatore Geria Michael Frances, nato il 10.02.2000, non avente titolo in quanto squalificato per tre gare per recidività in ammonizioni in merito alla gara Borgo Grecanico 2015 – Comprensorio Archi Calcio; rilevato che con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 136 del 06/03/2020 il giocatore Geria Michael Frances, nato il 10.02.2000, tesserato con la società Comprensorio Archi Calcio veniva squalificato per tre gare a seguito del provvedimento relativo alla disputa della gara Borgo Grecanico 2015 – Comprensorio Archi Calcio del 03/03/2020; che la materia avente come oggetto esecuzione delle sanzioni è disciplinato dall'art. 21 del C.G.S. e che a norma del detto articolo il giocatore colpito da squalifica deve scontare la sanzione nelle gare ufficiali della squadra nella quale militava è avvenuta l'infrazione che ha determinato il provvedimento; che, tuttavia, le squalifiche che non possono essere scontate in tutto o in parte nella stagione sportiva in cui sono state irrogate o nelle stagioni successive e qualora abbia cambiato la società o la categoria di appartenenza la squalifica è scontata per la residua giornata in cui disputa gare ufficiali la prima squadra della nuova società o categoria; ritenuto, pertanto, che quanto sostenuto dalla reclamante trova riscontro negli atti ufficiali in quanto il giocatore Geria Michael Frances non aveva titolo a prendere legittimamente parte alla gara di cui in narrativa non avendo scontato la giornata di squalifica inflittagli dal Giudice Sportivo Territoriale nella passata stagione sportiva 2019/2020 con provvedimento pubblicato sul C.U. n.136 del 06/03/2020; visti gli artt. 9 e 10 del C.G.S.; delibera 1) infliggere alla società FORTITUDO C. REGGIO la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 - 3; 2) squalificare per UNA giornata effettiva di gara il giocatore GERIA Michael Frances (Fortitudo Calcio Reggio); 3) inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale SCOPELLITI Pasquale della società Fortitudo Calcio Reggio, in quanto firmatario della distinta di gara, fino al 25.11.2020 per aver consentito la partecipazione alla gara di giocatore non avente titolo; 4) accreditare sul conto della reclamante il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it