C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2020/2021 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 49 del 29/10/2020 – Delibera – Gara del 25/10/2020 PINO DONATO TAVERNA – REAL FONDO GESU
Gara del 25/10/2020 PINO DONATO TAVERNA - REAL FONDO GESU
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta: che al 40 del secondo tempo, a seguito di una rete annullata da parte dell'arbitro alla società Pino Donato Taverna, il giocatore Montesani Fabio di detta società, offendeva e colpiva l’arbitro con un pugno sul viso all'altezza tra la mandibola destra ed il naso; che l'arbitro a seguito dell'aggressione subita non era più nelle condizioni psico-fisiche per continuare la gara anche perché il suddetto Montesani Fabio tentava ulteriormente di colpirlo con calci pugni mentre il giocatore Frustaci Giuseppe (Pino Donato Taverna) gli rivolgeva minacce e tentava di aggredirlo con calci e pugni; che l'arbitro una volta negli spogliatoi notava due persone riconducibili alla società Pino Donato Taverna i quali tentavano di aggredirlo, senza riuscirci per l'intervento di alcuni dirigenti; che l'arbitro giunto presso la propria autovettura, scortato dai Carabinieri, notava che la stessa era stata danneggiata; che l'arbitro giunto in sede si recava presso il Pronto Soccorso di Corigliano Rossano dove gli veniva diagnosticata una escoriazione al viso, alla mandibola destra ed al naso, con prognosi di 10 giorni di guarigione; che il comportamento sopra riportato, configura una condotta violenta da parte di un tesserato, condotta, che rientra,tra quelle che determinano l'applicazione delle sanzioni previste dal C.U.n.104/A del 2014 che, nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui ..." (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C. Sportiva Appello, III Sez.,in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.16, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; Visti gli artt. 8,9 e 10 del C.G.S.; DELIBERA 1) infliggere alla società PINO DONATO TAVERNA la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2) infliggere alla società PINO DONATO TAVERNA la penalizzazione di 1 punto in classifica; 3) squalificare fino al 31/12/2023 il giocatore MONTESANI Fabio (con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini dell'applicazione delle misure amministrative come previste dall'art.16 comma 4 bis del Codice di Giustizia Sportiva nel testo approvato dal Consiglio Federale della FIGC - C.U.n.256/A del 27.1.2016); 4) squalificare fino al 28/03/2021 il giocatore FRUSTACI Giuseppe; 5) fare obbligo alla società PINO DONATO TAVERNA di tenere indenne l'arbitro dei danni subiti se documentati e richiesti.