F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 201/CSA pubblicata il 14 Marzo 2022 – Sig. Sig. Celeghin Enrico

Decisione n. 201/CSA/2021-2022 

Registro procedimenti n. 226/CSA/2021-2022

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

II SEZIONE

composta dai Sigg.ri:

Pasquale Marino – Presidente

Maurizio Borgo - Vice Presidente (relatore)

Bruno Di Pietro – Componente

Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA

 ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo, con procedimento d’urgenza, numero 226/CSA/2021-2022, proposto dal sig. Celeghin Enrico,

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico Com. Uff. N. 229/DIV del 01.03.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell’udienza, tenutasi in videoconferenza, il giorno 11.03.2022, l’Avv. Borgo e udito il legale del sig. Celeghin Enrico, Avv. Alessio Centanaro;

Ritenuto in fatto e considerato diritto

RITENITO IN FATTO E CONSIDERATO DIRITTO

Il sig. Enrico Celeghin ha impugnato la decisione sopra citata con la quale, in riferimento alla gara Renate/Lecco del 27.02.2022, è stata inflitta al reclamante, la squalifica per due giornate effettive di gara “per avere, al 36°minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, con il pallone a distanza di gioco interveniva da tergo e lo colpiva con vigoria sproporzionata. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S, valutate le modalità complessive della condotta e considerato che non si sono verificate conseguenze dannose a carico dell'avversario (supplemento arbitrale).”.

A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento ovvero, in subordine, la riduzione della sanzione comminata, il ricorrente ha svolto alcune considerazioni. 

In particolare, il sig. Celeghin ha sostenuto, con riferimento alla condotta gravemente antisportiva allo stesso contestata, che la stessa sarebbe, invece, consistita in un semplice “fallo di gioco”, sebbene grave, chiedendo, conseguentemente, l’annullamento della sanzione, ovvero, in via subordinata e in applicazione delle attenuanti generiche, la riduzione della squalifica a una giornata di gara.

Questa Corte ritiene che il ricorso vada respinto.

Al proposito, giova ricordare che questa Corte ha, di recente (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), chiarito che “Per costante indirizzo, ……la condotta gravemente antisportiva si caratterizza per un “eccesso” di agonismo sportivo, nella contesa della palla”. 

Alla luce di tale giurisprudenza, va affermato che, nel caso di cui è giudizio, dalle risultanze del referto arbitrale emerge come la condotta del reclamante sia stata caratterizzata da agonismo eccessivo, con conseguente qualificazione della stessa come gravemente antisportiva e non semplicemente antisportiva. 

Il Direttore di Gara appare, infatti, univocamente orientato a caratterizzare in tal senso l’atto del Celeghin.

Ed invero, nel supplemento di referto si legge che il Celeghin “…. a gioco in svolgimento, e con il pallone a distanza di gioco interveniva da tergo colpendo con un calcio alle gambe l’avversario, utilizzando vigoria sproporzionata e mettendo perciò in pericolo l’incolumità dell’avversario”); una circostanza fattuale che consente di escludere, nella condotta del ricorrente, la sussistenza di un mero “grave fallo di giuoco”. Quanto, poi, all’entità della sanzione, si ricorda che l’art. 39 stabilisce, per gli atti gravemente antisportivi, la sanzione minima di due giornate, al netto di eventuali circostanze aggravanti o attenuanti.

Orbene, in questa prospettiva non vi è dubbio che l’intervento del calciatore di cui trattasi sia eccessivo e sproporzionato rispetto alla circostanza di giuoco, anche in considerazione del fatto lo stesso non era volto al tentativo di recuperare il pallone, in occasione di un mero contrasto di giuoco; circostanza, quest’ultima, con riferimento alla quale questa Corte ha ritenuto di potere comminare, a fronte di una condotta gravemente antisportiva e con il riconoscimento delle circostanze attenuanti, la squalifica per una giornata effettiva di gara (cfr. decisione n. 119/CSA/2021-2022 del 22/12/2021).

Orbene, nel caso che ci occupa, la condotta gravemente antisportiva non merita la concessione delle circostanze attenuanti, atteso che il Celeghin ha colpito con un calcio l’avversario da tergo.

Al proposito, questa Corte ritiene opportuno precisare, per quanto concerne le conseguenze derivanti dalla condotta, che, nel recentissimo precedente più sopra menzionato (cfr. decisione n. 157/CSA/2021-2022 del 3/2/2022), è stato evidenziato che “la valutazione della gravità della condotta antisportiva nel caso specifico, anche ai fini della concessione delle attenuanti, non può essere effettuata ex post, in riferimento, cioè, agli esiti della azione fallosa, ma deve essere effettuata ex ante, sulla potenziale pericolosità dell’intervento, valutate tutte le circostanze concrete. Ragionare diversamente, comporterebbe una eccessiva deresponsabilizzazione degli atleti, i quali si vedrebbero rafforzati nella convinzione che, siccome un evento gravemente antisportivo possa essere valutato in maniera attenuata qualora non comporti danni per l’avversario, questo intervento eccessivo va sempre, e in ogni caso posto in essere, nella mera speranza che non comporti effettivamente danni all’avversario”. Alla luce di quanto sopra e riqualificata la condotta come gravemente antisportiva, non può che confermarsi la sanzione comminata dal Giudice Sportiva, con conseguente rigetto del reclamo.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                               IL PRESIDENTE

Maurizio Borgo                                                                   Pasquale Marino

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO 

Fabio Pesce

 

 

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