F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2021/2022 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 109/TFN – SD del 14 Marzo 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 3385/ 737 pf 20-21/GC/am del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. Mario Noto e della società ASD Calcio Biancavilla 1990 – Reg. Prot. 61/TFN-SD

Decisione/0109/TFNSD-2021-2022

Registro procedimenti n. 0061/TFNSD/2021-2022

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente;

Valentina Aragona – Componente;

Giammaria Camici – Componente;

Amedeo Citarella – Componente;

Andrea Fedeli – Componente (Relatore);

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA;

ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 3 marzo 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 3385/737 pf 20-21/GC/am del 15 novembre 2021 nei confronti del sig. Mario Noto e della società ASD Calcio Biancavilla 1990,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 15 novembre 2021, a carico di:

1) il sig. Mario Noto, tesserato della ASD Calcio Biancavilla 1990

2) la società ASD Calcio Biancavilla 1990 per rispondere:

- il sig. Mario Noto della violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità nonché dei doveri di osservanza degli atti e delle norme federali di cui all’art. 4, comma 1, del CGS per aver posto in essere comportamenti violenti nei confronti del Dirigente Accompagnatore ufficiale del Castrovillari il Sig. Giovanni Arcidiacono prima dell’inizio della gara tra Biancavilla e Castrovillari del 14.04.2021 valevole per il Campionato di Serie D – Girone “I” come meglio descritto nella parte motiva del presente atto.

- la Società ASD Calcio Biancavilla 1990 a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS, per i comportamenti ascritti al proprio tesserato.

Dibattimento

In vista dell’udienza, si costituivano in giudizio, depositando memorie sostanzialmente identiche, il sig. Mario Noto, con il patrocinio dell’avv. Rapisarda, e la società ASD Calcio Biancavilla, con il patrocinio dell’avv. Furnari.

Entrambi i deferiti chiedevano, in particolare, l’assoluzione del sig. Noto contestando la veridicità dei fatti denunciati dal sig. Arcidiacono, nei cui confronti - e contestualmente verso ASD Castrovillari Calcio ai sensi e per gli effetti dell’art. 658 c.p. - era stata appunto sporta querela per calunnia, ex art. 368 c.p.

Le difese dei deferiti chiedevano, inoltre, l’escussione di alcuni testi senza, tuttavia, formulare alcun capitolo di prova.

All’udienza del 13 dicembre 2021, l’avv. Alessandro Avagliano in rappresentanza della Procura Federale, riportandosi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva che venissero irrogate le seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Mario Noto, mesi 6 (sei) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Calcio Biancavilla 1990, euro 4.500,00 (quattromilacinquecento/00) di ammenda.

L’avv. Antonio Rapisarda, che era presente all’udienza in rappresentanza di entrambi i deferiti, riportandosi integralmente agli scritti difensivi depositati, chiedeva il proscioglimento del proprio assistito o in subordine la concessione di tutte le circostanze attenuanti.

Con ordinanza n. 10/TFN-SD emessa all’esito dell’udienza, il Tribunale Federale Nazionale disponeva l’escussione dei testi Vincenzo Di Dato, Ferdinando Falcone e Tommaso Bonanno, delegando a tal fine la Procura Federale nel rispetto del contraddittorio con le parti, fissando l’udienza di prosecuzione per la data del 27 gennaio 2022.

La Procura Federale provvedeva all’escussione di due testi e, in prossimità dell’udienza, formulava istanza di rinvio al fine escutere il teste mancante.

All’udienza del 27 gennaio 2022, l’avv. Alessandro Avagliano insisteva per l’accoglimento dell’istanza di rinvio già proposta.

L’avv. Rapisarda, in rappresentanza di entrambi i deferiti, eccepiva il mancato rispetto del contraddittorio nell’escussione dei testi. Il rappresentante della Procura Federale riconosceva la violazione e si rimetteva alle decisioni del Tribunale.

Con ordinanza emessa il 27 gennaio 2022 il Tribunale Federale Nazionale disponeva la rinnovazione dell’escussione dei testi sig.ri Ferdinando Falcone e Tommaso Bonanno e l’escussione del teste sig. Vincenzo Di Dato, tutti dinanzi a sé per l’udienza del 10 febbraio 2022.

All’udienza del 10 febbraio 2022 venivano ascoltati i testi sig.ri Tommaso Bonanno, Vincenzo Di Dato e Ferdinando Falcone. L’avv. Furnari, insisteva per l’ammissione degli altri testi indicati in memoria, già ritenuti non rilevanti dal Tribunale e formulava istanza di rinvio, chiedendo termine per il deposito di ulteriori scritti difensivi concernenti le deposizioni testimoniali.

Il Tribunale, in accoglimento dell’istanza di rinvio, fissava l’udienza del 3 marzo 2022, con sospensione dei termini ai sensi dell’art. 38, comma 5, lett. d), CGS-CONI.

In data 25 febbraio 2022, la Procura Federale depositava memoria con cui insisteva per l’accoglimento del deferimento.

Il 28 febbraio 2022 e il 1 marzo 2022 venivano depositate memorie nell’interesse, rispettivamente, del sig. Mario Noto e della società ASD Calcio Biancavilla che, con argomentazioni sostanzialmente sovrapponibili, chiedevano l’assoluzione del sig. Noto istando, nuovamente, per l’escussione dei testi non ammessi indicati in memoria di costituzione.

All’udienza del 3 marzo 2022 l’avv. Alessandro Avagliano, in rappresentanza della Procura Federale, si riportava integralmente all’atto di deferimento ed alla memoria depositata in data 25 febbraio 2022 chiedendo l’irrogazione delle seguenti sanzioni:

- nei confronti del sig. Mario Noto, mesi 9 (nove) di inibizione;

- nei confronti della società ASD Calcio Biancavilla 1990, euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.

L’avv. Antonio Rapisarda, in rappresentanza del sig. Mario Noto e l’avv. Giuseppe Furnari, in rappresentanza della società ASD Calcio Biancavilla 1990, si riportavano ai rispettivi scritti difensivi chiedendo l’assoluzione del sig. Noto e della società ovvero, in subordine, l’irrogazione di una sanzione minima ed insistendo, in ogni caso, nelle richieste istruttorie già precedentemente formulate.

I motivi della decisione

Istanze istruttorie

Come detto, costituendosi per il dibattimento, le difese del sig. Mario Noto e della società ASD Calcio Biancavilla 1990 chiedevano l’escussione di alcuni testi senza, tuttavia, formulare alcun capitolo di prova.

Ai sensi dell’art. 114 CGS FIGC), “Le istanze di ammissione dei testimoni devono indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi nonché i capitoli di prova”.

Le predette istanze formulate nel primo atto difensivo depositato dai deferiti e più volte reiterate dagli stessi nel corso del dibattimento, sono, pertanto, con ogni evidenza, del tutto inammissibili.

Premesso quanto sopra, ai fini del decidere, il Tribunale riteneva indispensabile disporre d’ufficio l’escussione di tre testi i cui nominativi risultavano dagli atti del deferimento (sig. Vincenzo Di Dato e sig. Ferdinando Falcone) e dalla memoria di costituzione dei deferiti (sig. Bonanno Tommaso).

Sul punto giova rammentare, infatti, che il Codice della Giustizia Sportiva del CONI (e con analoga formulazione il CGS FIGC) prevede, da una parte, all’art. 9, comma 4, che «Il giudice può indicare alle parti ulteriori elementi di prova utili, laddove i mezzi istruttori acquisiti non appaiano sufficienti per la giusta decisione. Sentite le parti, può assumere ogni altra informazione che ritiene indispensabile»; e, dall’altra, all’art. 36, comma 1, che: «Laddove ritenuto necessario ai fini del decidere, il collegio può disporre, anche d’ufficio, l’assunzione di qualsiasi mezzo di prova». Il Tribunale, pertanto, nell’esercizio dei poteri dei poteri di indagine e di accertamento ad esso demandati dall’art. 50, comma 3, del CGS FIGC, ha provveduto, nel contraddittorio delle parti, all’escussione dei testimoni in coerenza con l’art. 60, comma 6, dello stesso Codice, secondo il quale «Lo svolgimento della testimonianza è regolato dall'organo giudicante. Le domande sono rivolte ai testimoni solo dall'organo giudicante; le parti potranno rivolgere all'organo giudicante istanze di chiarimenti, nei limiti di quanto strettamente necessario all’accertamento del fatto controverso. L'organo giudicante, alla fine della testimonianza, chiede alle parti se vi siano ulteriori domande proponendole, ove lo ritenga utile ai fini del decidere, al testimone».

Nel merito

Il Tribunale ritiene che il sig. Mario Noto e la società ASD Calcio Biancavilla 1990 siano responsabili delle contestazioni oggetto di deferimento.

Per dichiarare la responsabilità da parte del soggetto incolpato di una violazione disciplinare sportiva non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma può ritenersi sufficiente un grado inferiore di certezza, ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti, in modo tale da acquisire una ragionevole certezza in ordine alla commissione dell’illecito (Corte federale d’appello, Sezione I, decisione n. 14/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 19/CFA/2020/2021; Sez. I, decisione n. 83/CFA/2020/2021; Sezioni unite, decisione n. 105/CFA/2020/2021).

Nel caso di specie, il procedimento trae origine dall’esposto del 19 aprile 2021 con cui il sig. Giuseppe Agostini, Presidente dell’ASD Castrovillari Calcio, trasmetteva alla Procura Federale, per i provvedimenti di competenza, il verbale di denuncia del sig. Arcidiacono nonché un referto medico.

A seguito dell’attività istruttoria compiuta dalla Procura Federale che ha acquisito i numerosi atti e documenti indicati dettagliatamente nel provvedimento di deferimento ed attraverso l’istruttoria compiuta in sede dibattimentale, risulta che il sig. Mario Noto, preparatore dei portieri della squadra del Biancavilla, in occasione della gara tra Biancavilla e Castrovillari del 14.04.2021 valevole per il Campionato di Serie D – Girone “I”, ha colpito il dirigente accompagnatore della squadra calabrese, sig. Giovanni Arcidiacono ponendo in essere una condotta rilevante quale comportamento violento.

Tale circostanza è stata confermata dalle dichiarazioni del sig. Domenico Vacca, sentito dalla Procura Federale nella fase delle indagini (pag. 14 della relazione depositata in atti) e dai sig.ri Vincenzo Di Dato e Ferdinando Falcone escussi come testi.

In particolare, il sig. Di Dato ha dichiarato che il giorno 14 aprile 2021 all’arrivo del pullman della propria squadra all’impianto sportivo del Biancavilla, era seduto in fondo all’automezzo e di conseguenza era sceso per ultimo dal pullman preceduto dal sig. Arcidiacono, Direttore Sportivo della società. Sceso dal pullman, il sig. Arcidiacono era stato affrontato da un gruppo di persone del Biancavilla, le quali avevano iniziato ad insultarlo criticandone la condotta tenuta nella partita disputatasi in casa del Castrovillari. La discussione era degenerata a tal punto che uno dei membri del gruppo (successivamente identificato nel sig. Noto) aveva sferrato uno schiaffo in faccia al sig. Arcidiacono, allontanandosi subito dopo.

Anche il sig. Falcone ha confermato la circostanza evidenziando che il giorno 14 aprile 2021 si trovava in fondo alla fila formatasi per scendere dal pullman con il sig. Arcidiacono ed il sig. Vacca e che, una volta entrati nello stadio, precisamente nella zona adibita al controllo della temperatura corporea e delle liste, il sig. Arcidiacono era stato avvicinato da un gruppo composto da 4/5 persone che secondo loro stessa ammissione lo stavano aspettando. Tra queste era presente il sig. Mario Noto, il quale dopo un acceso dibattito verbale, aveva colpito in pieno volto il sig. Arcidiacono. Il teste ha dichiarato che in quel momento ancora non sapeva chi fosse il sig. Noto, avendone appreso l’identità solo successivamente (nello specifico durante l’allenamento pre-gara, in quanto il sig. Noto si occupava del riscaldamento dei portieri del Biancavilla).

A differenza di quanto sostenuto dai deferiti, le suddette dichiarazioni non sono in contrasto con la deposizione del sig. Bonanno che ha dichiarato di essere uscito per primo dal pullman, di essersi trattenuto nello spogliatoio e di non aver, pertanto, assistito in prima persona ad eventi di particolare rilevanza accaduti all’interno dell’impianto sportivo del Biancavilla prima dello svolgimento della gara.

Il diverbio tra il sig. Arcidiacono ed il gruppo composto da 4/5 persone del quale faceva parte il sig. Noto è, infatti, avvenuto successivamente alla discesa dal pullman del sig. Bonanno e ha avuto una breve durata, tanto che lo stesso sig. Bonanno, rimasto nello spogliatoio, non ne è potuto essere diretto spettatore.

La ricostruzione fattuale risulta avvalorata anche dalla definitività del provvedimento con cui la Questura di Catania ha emesso, in data 22.09.2021, a carico del sig. Noto, il “Divieto di Accesso alle Manifestazioni Sportive” per la durata di anni 1 a decorrere dal 10.07.2021.

Il Tribunale Federale ritiene, pertanto, il sig. Mario Noto responsabile della violazione dell’art. 4, comma 1, CGS della FIGC, nella parte in cui impone ai soggetti coinvolti nell’attività sportiva (come elencati all’art. 2 del medesimo Codice) l’osservanza dei “principi della lealtà, correttezza e della probità in ogni rapporto comunque riferibile all’attività sportiva”. La pena può tuttavia essere irrogata in una misura ridotta rispetto a quella richiesta dalla Procura Federale in considerazione della non particolare gravità dei fatti.

Considerato, infine che il sig. Mario Noto risulta tesserato come calcatore del ASD Calcio Biancavilla 1990 allo stesso dovrà essere applicata la sanzione della squalifica e non dell’inibizione come richiesto dalla Procura Federale.

La società ASD Calcio Biancavilla 1990 risulta sanzionabile, a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per il comportamento posto in essere dal calciatore sig. Mario Noto.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Mario Noto, mesi 4 (quattro) di squalifica;

- per la società ASD Calcio Biancavilla 1990, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 marzo 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2021.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Andrea Fedeli                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 14 marzo 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

 

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