C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 04 del 09/07/2021 – Delibera – RECLAMO n° 4 della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927 avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (punizione sportiva della gara Amantea – Acri del 27.09.2020 per posizione irregolare del calciatore Edoardo De Pascale, inibizione Dirigente accompagnatore Maurizio Motolese fino all’11.11.2020)
RECLAMO n° 4 della Società A.C.D. CITTA’ DI AMANTEA 1927
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 41 del 15.10.2020 (punizione sportiva della gara Amantea - Acri del 27.09.2020 per posizione irregolare del calciatore Edoardo De Pascale, inibizione Dirigente accompagnatore Maurizio Motolese fino all’11.11.2020)
LA COMMISSIONE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la reclamante rappresentata dall’Avv. Francesco Antonio Gareri RILEVA La reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato la posizione irregolare del calciatore Edoardo De Pascale squalificato per recidività in ammonizioni al momento della disputa della gara Amantea - Acri del 27.09.2020. La reclamante non nega l’irregolarità della posizione del calciatore ma rappresenta di non aver avuto contezza della squalifica inflitta al calciatore nel precedente campionato 2019/2020 per i disservizi del sito web del Comitato Regionale Calabria. Ritiene, inoltre, che la partecipazione alla gara del calciatore non abbia influito sul regolare svolgimento della stessa. Il reclamo non merita accoglimento in quanto non risultano disservizi del citato sito e che comunque temporanei blocchi dello stesso non possono aver impedito la conoscenza del provvedimento sanzionatorio atteso che lo stesso è stato pubblicato il 5 marzo 2020 (C.U. n° 135) e che la gara è stata disputata dopo oltre sei mesi. Inoltre la sanzione della perdita della gara in caso di calciatore che prenda parte alla stessa in posizione irregolare è espressamente prevista all’art. 10 comma 6 lettera a) C.G.S. Il ricorso va pertanto rigettato P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia.
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