C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 77 del 14/12/2021 – Delibera – RECLAMO n° 7 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 2.12.2021 (Squalifica calciatore BONANNO Fabio per QUATTRO giornate (con riferimento alla gara Polisportiva Bovese Onlus – CS Lazzaro 1974 del 28.11.2021).
RECLAMO n° 7 della Società POLISPORTIVA BOVESE ONLUS
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 72 del 2.12.2021 (Squalifica calciatore BONANNO Fabio per QUATTRO giornate (con riferimento alla gara Polisportiva Bovese Onlus - CS Lazzaro 1974 del 28.11.2021).
LA COMMISSIONE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo RILEVA che dal rapporto arbitrale della gara Polisportiva Bovese Onlus – CS Lazzaro 1974 del 28/11/2021, risulta che al termine della partita il calciatore Bonanno ha tenuto un comportamento violento verso un avversario, avendogli afferrato la testa e mettendogli le dita negli occhi. La società Bovese ha presentato reclamo avverso la sanzione inflitta chiedendone una riduzione, ammettendo che il calciatore Bonanno ha strattonato l’avversario, escludendo, tuttavia, la circostanza di aver messo le dita negli occhi. Ritiene questa Corte che i fatti per come narrati dall’arbitro possono definirsi acclarati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova privilegiata del rapporto stesso, e pur tuttavia, in ordine alla quantificazione della squalifica, in parziale riforma della decisione del G.S., letto l’art. 38 C.G.S. questa Corte ritiene che la condotta violenta tenuta dal calciatore Bonanno deve essere sanzionata con la squalifica per 3 gare effettive. P.Q.M. In parziale riforma della decisione impugnata, riduce la squalifica inflitta al calciatore BONANNO Fabio a TRE (3) giornate effettive e dispone accreditarsi il contributo sul conto della reclamante.
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