C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 30/12/2021 – Delibera – RECLAMO n° 8 della Società A.S.D.MAGISANO avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 16.12.2021 (squalifica calciatore VISCOMI Natalino (05.07.1991) per sei (6) giornate in merito alla gara Unione Sportiva Marano – ASD Magisano del 12.12.2021).

RECLAMO n° 8 della Società A.S.D.MAGISANO

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n° 78 del 16.12.2021 (squalifica calciatore VISCOMI Natalino (05.07.1991) per sei (6) giornate in merito alla gara Unione Sportiva Marano – ASD Magisano del 12.12.2021).

LA COMMISSIONE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; sentita la società reclamante; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha sanzionato il capitano Viscomi il quale, dopo l’irrogazione dell’espulsione per doppia ammonizione, lanciava la fascia di capitano verso l’arbitro colpendolo in faccia. Il giudice sportivo motiva il provvedimento affermando che il Viscomi “chiedeva al proprio allenatore di essere sostituito minacciando di picchiare l’arbitro in caso contrario; nonché per avere, dopo l’espulsione per somma di ammonizioni, sfilato la propria fascia di capitano lanciandola in faccia all’arbitro”.

Sostiene il Magisano che il tesserato non ha proferito frasi minacciose nei confronti dell’arbitro tant’è che questi lo ha espulso per doppia ammonizione e inoltre che il Viscomi non ha lanciato la fascia contro il Direttore di gara. Le argomentazioni difensive illustrate in ricorso trovano parziale conferma nel rapporto dell’arbitro che ha solo ammonito il Viscomi per aver pronunciato la frase attribuitagli riconoscendo di fatto che la stessa non aveva un contenuto minaccioso ma solo irriguardoso. Dagli atti ufficiali che meritano valore di fonte privilegiata deve ritenersi invece avvenuto il lancio della fascia di capitano che colpiva l’arbitro. Tenuto conto, pertanto, della gravità dei fatti, a parziale accoglimento del reclamo appare conforme a giustizia ridurre le sanzioni per come riportato nel dispositivo che segue. P.Q.M. in parziale accoglimento del reclamo riduce la sanzione della squalifica del calciatore VISCOMI Natalino a QUATTRO (4) giornate di gara e dispone accreditarsi il contributo di accesso alla giustizia sul conto della reclamante.

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