C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 30/12/2021 – Delibera – RECLAMO n° 9 della Società A.S.D. WINNER BOYS PRESILA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 SGS del 16.12.2021 (punizione sportiva perdita della gara U.S.D. Molè – A.S.D. Winner Boys Presila del 3.12.2021 Campionato Under 17 Provinciale con il risultato di 0-3, ammenda di € 50,00, inibizione fino al 15 GENNAIO 2022 per il dirigente MURACA Mauro).

RECLAMO n° 9 della Società A.S.D. WINNER BOYS PRESILA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 32 SGS del 16.12.2021 (punizione sportiva perdita della gara U.S.D. Molè - A.S.D. Winner Boys Presila del 3.12.2021 Campionato Under 17 Provinciale con il risultato di 0-3, ammenda di € 50,00, inibizione fino al 15 GENNAIO 2022 per il dirigente MURACA Mauro).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del giudice di primo grado che ha statuito la non omologazione del risultato di 2 - 3 conseguito sul campo nell'incontro U.S.D. Molè - A.S.D. Winner Boys Presila, la consequenziale sanzione della perdita della gara con il risultato di 0-3 a sfavore dell'A.S.D. Winner Boys Presila e l'applicazione della sanzione dell'ammenda di euro 50,00 per recidiva nonché la sanzione dell'inibizione fino al 15.01.2022 a carico del dirigente accompagnatore dell'A.S.D. Winner Boys Presila, Muraca Mauro. L'U.S.D. Molè presentava ricorso per una presunta irregolarità realizzata dall'A.S.D. Winner Boys Presila in occasione della gara del Campionato Allievi, Under 17 provinciali, girone A, tra l'U.S.D. Molè e l'A.S.D. Winner Boys Presila, svoltasi nel medesimo giorno, consistita nell'aver fatto partecipare all'incontro il calciatore Brizzi Mattia (tessera n.422158), tesserato dell'A.S.D. Winner Boys Presila, in quanto a suo dire, non in possesso del requisito d'età per prendervi parte. Presentava proprie controdeduzioni l'A.S.D. Winner Boys Presila, eccependo la tardività e la genericità del ricorso nonché la sua inesistenza e la conseguente inammissibilità. Il Giudice Sportivo Territoriale dichiarava il ricorso inammissibile. Chiariva difatti che la questione relativa alla posizione irregolare di un calciatore impiegato in gara è di competenza del Giudice Sportivo, ex art. 65 lettera d) C.G.S., il quale avvia d'ufficio il procedimento sulla scorta delle risultanze dei documenti ufficiali di gara, ex art.66 lettera a) C.G.S.;Ebbene, dall'esame dei documenti ufficiali trasmessi dal direttore di gara emerge come l'A.S.D. Winner Boys Presila abbia inserito nella propria distinta il calciatore Brizzi Mattia e che lo stesso vi abbia preso parte dall'inizio, seppur per soli 24 minuti. Precisava, inoltre, come all'interno dei documenti ufficiali di gara, trasmessi dall'arbitro, fosse presente un documento redatto, a fine partita, di pugno dal Presidente dell'U.S.D. Molè Guido Muraca, per segnalare l'irregolarità che occupa. La Winner Boys Presila impugna la citata delibera con articolato reclamo, cui si rimanda per economia di trattazione, argomentando sostanzialmente per la carenza di potere del giudice a seguito della declaratoria di inammissibilità del reclamo e nel merito per la regolarità della posizione del calciatore la cui partecipazione alla gara non avrebbe inciso sulla regolarità della stessa. Il ricorso non può essere accolto in quanto i motivi addotti non paiono fondati. Di certo la posizione del Brizzi è irregolare in base a quanto disposto dai Comunicati Ufficiali n° 1 del 2 luglio 2021 e n° 7 del 21 luglio 2021 entrambi del Comitato Regionale Calabria e n° 26 della Delegazione Provinciale di Catanzaro 2021 ed alle sanzioni previste al C.G.S. art. 10 comma 6. Alcun dubbio rileva neppure con riferimento alla legittimazione del giudice sportivo a decidere in base ai poteri d’ufficio previsti all’art. 65 punto d, non essendo al momento della decisione ancora stato omologato il risultato della gara. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia.

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