C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 84 del 30/12/2021 – Delibera – RECLAMO n° 10 della Società A.S.D. FALCHI MAROPATI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 16.12.2021(punizione sportiva della perdita della gara Sant’Elia – Falchi Maropati del 12.12.2021 Campionato 3^ Categoria con il punteggio di 0-3, ammenda di € 200,00 per prima rinuncia e penalizzazione di UN punto in classifica).
RECLAMO n° 10 della Società A.S.D. FALCHI MAROPATI
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro di cui al Comunicato Ufficiale n° 16 del 16.12.2021(punizione sportiva della perdita della gara Sant’Elia - Falchi Maropati del 12.12.2021 Campionato 3^ Categoria con il punteggio di 0-3, ammenda di € 200,00 per prima rinuncia e penalizzazione di UN punto in classifica).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA la reclamante impugna la delibera del primo giudice che ha inflitto alla società Falchi Maropati la punizione sportiva della perdita della gara del 12.12.2021 Sant’Elia - Falchi Maropati con il punteggio di 0-3, l'ammenda di € 200,00 per prima rinuncia e la penalizzazione di un punto in classifica. Il Giudice Sportivo Territoriale si determinava alla decisione, in quanto: - letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non aveva luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società Falchi Maropati; - rilevato che la società Falchi Maropati faceva pervenire, in data 12.12.2021 alle ore 13:24, una mail alla Delegazione Distrettuale di Gioia Tauro a firma del signor Anselmo Giorgio (dirigente) nella quale si rappresentava che un giocatore della propria squadra era risultato positivo al Covid-19; - osservato che, a causa di ciò, la società Falchi Maropati non si presentava alla gara e pertanto chiedeva il rinvio della stessa; considerata la circolare "disposizioni emergenza Covid" pubblicata con C.U. n. 9 del 9.11.2021 la quale ai punti 4 e 5 dispone che “il rinvio della gara per accertata positività al Covid è previsto nel caso di un numero superiore a 5 calciatori positivi” ovvero “3 calciatori positivi tra cui più di un portiere”; - valutava tale circostanza non presente nel caso di specie. La società Falcho Maropati argomenta di aver adempiuto ai dettami del punto 2 della Circolare citata mettendo in quarantena i calciatori venuti a contatto con il portiere risultato positivo al virus, non potendo, tuttavia, data l’imminenza della gara, sottoporli a tampone, tra l’altro inattendibile data la vicinanza temporale del contatto. Il ricorso non può essere accolto in quanto le disposizioni di cui sopra impongono un immediato coinvolgimento delle autorità sanitarie per l’attivazione della procedura di sospensione delle gare ritenute a rischio nonché del Comitato Regionale. Nella fattispecie che occupa tali adempimenti non risultano esperiti dalla reclamante, per cui il reclamo va rigettato. P.Q.M. rigetta il reclamo dispone incamerarsi il contributo di accesso alla giustizia.
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