C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 91 del 25/01/2022 – Delibera – RECLAMO N. 12 della società POLISPORTIVA BELMONTE avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N° 33 G del 4.1..2022 (Punizione perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica, Ammenda Euro 25,00 per rinuncia)

RECLAMO N. 12 della società POLISPORTIVA BELMONTE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al C.U. N° 33 G del 4.1..2022 (Punizione perdita gara 0-3, penalizzazione di 1 punto in classifica, Ammenda Euro 25,00 per rinuncia)

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che il direttore di gara ha riferito nel rapporto che la gara non si è disputata perché la Società ospitata (Polisportiva Belmonte) non si è presentata all'impianto comunale alle ore 15,35; - che la Polisportiva Belmonte (il cui organico è composto da n. 16 atleti) ha proposto reclamo sostenendo di aver comunicato al Comitato Regionale Calabria (con Pec del 28.12.2021) la presenza di n. 3 casi di positività al Covid 19 all'interno del gruppo squadra U15 e la presenza di n. 7 calciatori in isolamento fiduciario per contatti con soggetti positivi; - che, tuttavia, in atti risulta solo la certificazione di positività riferita a n. 2 calciatori e l'ordinanza di isolamento fiduciario riferito a n. 1 calciatore; - che nella descritta situazione, in mancanza di diverso materiale probatorio, deve ritenersi che la gara avrebbe potuto essere disputata prevedendo il Protocollo F.I.G.C. l'impedimento legittimo quando il numero dei calciatori risultati positivi al test e di quelli eventualmente posti in quarantena o isolamento fiduciario da parte della Autorità Sanitaria competente, sia superiore a 5 (cinque). P.Q.M. Rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

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