C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 94 del 01/02/2022 – Delibera – RECLAMO n°14 della società A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°87 del 13.1.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Atletico Sellia Marina – F.C.D. Città di Cirò Marina del 19.12.2021 con il punteggio di 0 – 3).
RECLAMO n°14 della società A.S.D. ATLETICO SELLIA MARINA
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n°87 del 13.1.2022 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Atletico Sellia Marina – F.C.D. Città di Cirò Marina del 19.12.2021 con il punteggio di 0 - 3).
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali ed il reclamo; RILEVA La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo Territoriale ha irrogato la punizione sportiva della perdita della gara in epigrafe in quanto la stessa nel corso della gara ha effettuato la sostituzione di sei (6) calciatori anziché di cinque (5) come previsto dal regolamento; La società sostiene che l'arbitro, nel proprio referto, ha erroneamente riportato il numero di sei sostituzioni a proprio carico e che la sostituzione trascritta dall'arbitro nel referto (minuto 39’ del secondo tempo) è errata in quanto il calciatore numero 7 (Saadi Othman) non è stato mai sostituito e ha concluso la gara correttamente, che la sostituzione avvenuta al 39º minuto e riportata erroneamente al minuto 45º è quella relativa ai numeri 18 e 16 (esce il 18 entra il 16). L’arbitro, al contrario, nel rapporto segnalava che al 39’ minuto del secondo tempo la società A.S.D. Atletico Sellia Marina sostituiva il calciatore n. 7 Saadi Othman con il calciatore n. 14 Conte Giovanni e che al 45’ minuto del secondo tempo la Società A.S.D. Atletico Sellia Marina effettuava un sesto cambio, sostituendo il n. 18 Lamanna Francesco, con il calciatore n. 16 Dardano Paolo. Nel supplemento di rapporto, appositamente richiesto, il direttore di gara ha ribadito,senza ombra di dubbio, di avere effettuato la sostituzione del calciatore numero 7 dell’Atletico Sellia Marina (Saadi Othman) e di avere ammonito al 42º minuto del secondo tempo, per un fallo di gioco, il signor Lamanna Francesco il quale, pertanto, non poteva essere stato sostituito al 39º minuto del secondo tempo. Aggiungeva che l’Othman all’atto della sostituzione lo ha addirittura salutato complimentandosi con lui per la direzione arbitrale. Pertanto la vicenda oggetto di valutazione trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione supplementare acquisita.
A tal proposito è da rappresentare che l’art. 61 del C.G.S. (Mezzi di prova e formalità procedurali nei procedimenti relativi alle infrazioni connesse allo svolgimento delle gare) statuisce che i rapporti degli ufficiali di gara e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Non merita pregio neanche l’affermazione declinata, in via subordinata, secondo cui la partecipazione del sesto calciatore subentrato non abbia influito sul regolare svolgimento della stessa atteso che - come recentemente asserito anche dalla Corte Sportiva d’Appello Nazionale Sezioni unite - la sostituzione in numero superiore a quanto consentito dal regolamento configuri la fattispecie del calciatore che partecipa alla gara “senza averne titolo”, comportando ,di conseguenza, l’applicazione della sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3. Per le ragioni esposte l’A.S.D. Atletico Sellia Marina ha contravvenuto alle vigenti normative in ordine alla sostituzione dei calciatori e visti gli articoli 9 e 10 comma 1 del C.G.S. ritiene che il reclamo sia da rigettare. P.Q.M. rigetta il reclamo e dispone incamerarsi il contributo per l’accesso alla giustizia sportiva.
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