C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 106 del 22/02/2022 – Delibera – RECLAMO N. 19 della Società A.S.D. CITTA’ DI LAMEZIA TERME avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.98 del 10.2.2022 (Squalifica calciatore sig. FORTUNA Francesco per TRE gare effettive).
RECLAMO N. 19 della Società A.S.D. CITTA' DI LAMEZIA TERME
avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.98 del 10.2.2022 (Squalifica calciatore sig. FORTUNA Francesco per TRE gare effettive).
LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE letti gli atti ufficiali e il reclamo; RITENUTO - che l'arbitro nel referto di gara ha così descritto il comportamento del calciatore Fortuna Francesco: “Condotta violenta. Compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia. A pallone lontano, colpiva con un calcio alla gamba un avversario”. - che l'estrema genericità degli addebiti descritti a carico del calciatore, l'assenza di riferimenti di fatto e di contesto, non consente di individuare la sussistenza di una condotta tentata o consumata volta ad arrecare danno a “chicchessia”; - che resta confermata la condotta violenta per avere il calciatore Fortuna Francesco colpito con un calcio alla gamba un giocatore avversario a gioco in svolgimento in altra parte del campo; - che la sanzione inflitta dal primo giudice deve essere quindi congruamente ridotta in relazione ai fatti effettivamente accertati; P.Q.M. riduce la squalifica a carico di FORTUNA Francesco a DUE giornate effettive di gara e dispone accreditarsi sul conto della reclamante il contributo di accesso alla giustizia sportiva.
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