C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di: Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del C.G.S., per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; -la Società U.S.D. Paolana: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.
PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n° 1 a carico di:
Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del C.G.S., per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; -la Società U.S.D. Paolana: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe.
IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.806 pfi 20-21 avente ad oggetto: “Mancato pagamento, e conseguente invio della liberatoria, da parte della U.S.D. PAOLANA in favore del tecnico Elio Esposito della somma stabilita dal Collegio Arbitrale (C.U. n.1/2021 riunione del 25.02.2021)”; Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti vari documenti, tra i quali appaiono assumere particolare valenza dimostrativa: 1. Raccomandata a.r. del 06/05/21 del CR Calabria di trasmissione degli atti relativi al lodo arbitrale di cui al CU n.1/2021, riunione del 25/02/2021, nel procedimento instaurato ad istanza del sig. Esposito Elio; 2. Foglio di Censimento della USD Paolana per la s.s. 2020/2021; 3. Raccomandata con ricevuta di ritorno n. 61786830326-6 attestante la notifica in data 06/04/21 della comunicazione alla USD Paolana del lodo pubblicato sul Comunicato Ufficiale n. 1/2021, contenente l’esito del ricorso n.72/2001 proposto dal sig. Esposito Elio al Collegio Arbitrale;
esaminata l’attività istruttoria espletata da questo Ufficio; letti gli atti del procedimento ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati. Alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue: Il sig. Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di potere di rappresentanza della società U.S.D. Paolana, ha omesso di provvedere al pagamento della somma dovuta all’allenatore sig. Elio Esposito, come statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D. con lo lodo pubblicato nel C.U. n.1/2021, reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021 e comunicatogli con raccomandata ricevuta in data 6.4.2021. Tali fatti emergono documentalmente dalla lettura del provvedimento del Collegio Arbitrale notificato con ricevuta di consegna avvenuta in data 6.4.2021. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva, HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: − Giuseppe Lo Gatto, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S.D. PAOLANA: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Elio Esposito, eseguito il pagamento delle somme dovute in virtù del lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D., pubblicato nel C.U. n.1/2021 e reso a definizione del procedimento iscritto al n. 72/2021, comunicato con raccomandata con ricevuta di ritorno del 6.4.2021; − la Società U.S.D. Paolana: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Lo Gatto Giuseppe. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.11.2021 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno era presente per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1) per Giuseppe Lo Gatto, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana all’epoca dei fatti l’inibizione di mesi tre; 2) per la società U.S.D. Paolana un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione. I MOTIVI DELLA DECISIONE Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazione delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l’avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: al Sig. Giuseppe LO GATTO, in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S.D. Paolana l’inibizione di mesi sei (6) e quindi fino al 9 MAGGIO 2022;
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