C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di: – Chiellino Antonio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. CUTRO: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Giuseppe Sestito, eseguito solo in data 10/05/2021, e dunque oltre i trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n.5/2020, nella riunione del 10/12/2020, in merito al ricorso n.54/01, comunicato con PEC inviata in data 25/12/2020; -la Società A.S.D. Cutro: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Chiellino Antonio.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 2 a carico di:

 - Chiellino Antonio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. CUTRO: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Giuseppe Sestito, eseguito solo in data 10/05/2021, e dunque oltre i trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n.5/2020, nella riunione del 10/12/2020, in merito al ricorso n.54/01, comunicato con PEC inviata in data 25/12/2020; -la Società A.S.D. Cutro: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza sig. Chiellino Antonio.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, Letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n.806 pfi 20-21, avente ad oggetto: “Mancato pagamento, e conseguente invio della liberatoria, da parte della A.S.D. CUTRO in favore del tecnico Giuseppe Sestito della somma stabilita dal Collegio Arbitrale (C.U. n.5/2020 riunione del 10.12.2020)”; Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa: 1. PEC del 25/12/2020 del Collegio Arbitrale LND di trasmissione degli atti relativi al lodo arbitrale di cui al CU n.5/2020, riunione del 10/12/2020, ricorso n. 54/01, ad istanza del sig. SESTITO GIUSEPPE; 2. Foglio di Censimento della ASD CUTRO per la s.s. 2020/2021; 3. Raccomandata a.r. del 06/05/2021 inviata dal CR Calabria alla ASD Cutro, Procura Federale e LND; 4. Comunicazione inviata dal CR Calabria alla Procura Federale in data 01/07/2021 con la quietanza liberatoria attestante l’avvenuto integrale pagamento in data 10.5.2021 delle somme di cui al lodo arbitrale in favore del sig. Sestito; Vista la documentazione acquisita; Esaminata l’attività istruttoria espletata da questo Ufficio; Vista la comunicazione di conclusione delle indagini notificata; Rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati. Alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue: il sig. Chiellino Antonio, all’epoca dei fatti presidente dotato dei poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cutro, ha omesso di provvedere al pagamento nei termini della somma dovuta all’allenatore sig. Giuseppe Sestito, come statuito dal Collegio Arbitrale L.N.D., con lodo pubblicato nel C.U. n.5/2020, reso a definizione del procedimento inscritto al n. 54/2021, e comunicatogli con pec in data 25.12.2020. La quietanza liberatoria attestante l’avvenuto integrale pagamento delle somme di cui al lodo arbitrale in favore del sig. Sestito in data 10/05/2021, comprova che l’adempimento è avvenuto ben oltre il termine di 30 giorni dall’avvenuta notifica del lodo. Tali fatti emergono documentalmente dalla lettura del provvedimento del Collegio Arbitrale notificato con pec in data 25.12.2020. Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria − Chiellino Antonio, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società A.S.D. CUTRO: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 13, delle N.O.I.F. e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dell’allenatore sig. Giuseppe Sestito, eseguito solo in data 10/05/2021, e dunque oltre i trenta giorni dalla comunicazione dello stesso, il pagamento delle somme accertate con lodo emesso dal Collegio Arbitrale L.N.D. pubblicato sul C.U. n.5/2020, nella riunione del 10/12/2020, in merito al ricorso n.54/01, comunicato con PEC inviata in data 25/12/2020; − la Società A.S.D. Cutro: per rispondere a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del C.G.S., le violazioni ascritte al proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Chiellino Antonio.

IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.11.2021 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi. Nessuno è comparso per i deferiti. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: 1) per CHIELLINO Antonio, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società, all’epoca dei fatti, l’inibizione di mesi sei; 2) per la società A.S.D. CUTRO un punto di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione. I MOTIVI DELLA DECISIONE Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazione delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l’avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: a CHIELLINO Antonio, in qualità, all’epoca dei fatti, di Presidente e Legale Rappresentante della società A.S.D. CUTRO l’inibizione di mesi sei (6) e quindi fino al 9 MAGGIO 2022; alla società A.S.D CUTRO l’ammenda di € 600,00.

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