C.R. CALABRIA – Tribunale Federale Territoriale – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 57 del 09/11/2021 – Delibera – PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di: Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 11, della N.O.I.F e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, eseguito (o fatto eseguire) il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici di cui alle pronunce pubblicate nei C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n.7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n.4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n.208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n.269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni a mezzo PEC delle medesime decisioni, inviate in data 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele; la Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Rocco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

PROCEDIMENTO DISCIPLINARE n. 3 a carico di:

Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 11, della N.O.I.F e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, eseguito (o fatto eseguire) il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici di cui alle pronunce pubblicate nei C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n.7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n.4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n.208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n.269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni a mezzo PEC delle medesime decisioni, inviate in data 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele; la Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Rocco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

IL DEFERIMENTO Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell'attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare n. 807pfi 20-21, avente ad oggetto: “Mancato pagamento, e conseguente invio della liberatoria, da parte della U.S. Palmese A.S.D., nel termine previsto di 30 giorni dalla notifica della decisione della Commissione Accordi Economici delle somme dovute in favore dei calciatori Antonio Battista (C.U. n. 181/1 CAE – riunione del 12.01.21), Della Guardia Angelo (C.U. n.7/1 CAE del 26/06/20), Venuto Antonio (C.U. n.4/2020 CAE del 01/10/20), Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris (C.U. n.208/1 CAE del 10/02/21), Francesco Villa, Michele Carrozza e Michele Schisciano (C.U. n.269 CAE del 22/04/21). (prott. 12311, 13144, 13146 e 13147).”; Nel corso dell’attività istruttoria compiuta nel procedimento in oggetto sono stati acquisiti i seguenti documenti di particolare valenza dimostrativa: 1. Racc. a.r. inviate dal Comitato Regionale Calabria LND del 06/05/2021 alla US Palmese ed alla Procura Federale circa il calciatore Antonio Battista; 2. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 27/01/2021, fra gli altri, al calciatore Antonio Battista ed alla US Palmese, con ricevute di accettazione e consegna;

3. Racc. a.r. inviate dal Comitato Regionale Calabria LND del 06/05/2021 alla US Palmese ed alla Procura Federale circa il calciatore Della Guardia Angelo; 4. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 28/09/2020, fra gli altri, al calciatore Angelo Della Guardia ed alla US Palmese, con ricevute di accettazione e consegna; 5. Racc. a.r. inviate dal Comitato Regionale Calabria LND del 06/05/2021 alla US Palmese ed alla Procura Federale circa il calciatore Venuto Antonio; 6. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 13/10/2020, fra gli altri, al calciatore Venuto Antonio ed alla US Palmese, con ricevute di accettazione e consegna; 7. Racc. a.r. inviate dal Comitato Regionale Calabria LND del 06/05/2021 alla US Palmese ed alla Procura Federale circa il calciatore Tiboni Christian; 8. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 01/03/2021, fra gli altri, al calciatore Tiboni Christian ed alla US Palmese, con ricevute di accettazione e consegna; 9. Racc. a.r. inviate dal Comitato Regionale Calabria LND del 06/05/2021 alla US Palmese ed alla Procura Federale circa il calciatore Tassi Christian; 10. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 01/03/2021, fra gli altri, al calciatore Tassi Christian ed alla US Palmese, con ricevute di accettazione e consegna; 11. Racc. a.r. inviate dal Comitato Regionale Calabria LND del 06/05/2021 alla US Palmese ed alla Procura Federale circa il calciatore Santamaria Simone; 12. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 01/03/2021, fra gli altri, al calciatore Santamaria Simone ed alla US Palmese, con ricevute di accettazione e consegna; 13. Racc. a.r. inviate dal Comitato Regionale Calabria LND del 06/05/2021 alla US Palmese ed alla Procura Federale circa il calciatore Cannizzaro Loris; 14. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 01/03/2021, fra gli altri, al calciatore Cannizzaro Loris ed alla US Palmese, con ricevute di accettazione e consegna; 15. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 26/04/2021, al calciatore Francesco Villa; 16. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 26/04/2021, al calciatore Michele Carrozza; 17. PEC inviata dalla Commissione Accordi Economici il 26/04/2021, al calciatore Michele Schisciano; 18. Foglio di Censimento della US Palmese ASD per la stagione sportiva 2020/2021; esaminata l’attività istruttoria espletata da questo Ufficio; letti gli atti del procedimento ed esaminati i relativi allegati, che formano parte integrante ed essenziale del presente provvedimento; vista la comunicazione di conclusione delle indagini ritualmente notificata; rilevato che i soggetti sottoposti alle indagini non hanno fatto pervenire memorie difensive, né hanno chiesto di essere ascoltati. Alla luce delle premesse sopra riportate, osserva quanto segue: il sig. Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente della società U.S. Palmese ASD, non ha eseguito entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione delle singole pronunce, il pagamento delle somme dovute ai calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele in virtù delle pronunce della Commissione Accordi Economici pubblicate nei C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n.7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n.4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n.208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n. 269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele; dagli atti del procedimento, infatti, emerge che il pagamento di quanto dovuto non è intervenuto nel termine di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni , a mezzo PEC alla U.S. Palmese A.S.D. delle medesime decisioni; per ogni singolo calciatore, poi, le comunicazioni sono state inviate e consegnate nelle seguenti date: 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele; Tali fatti emergono documentalmente dagli atti a documenti acquisiti al procedimento; Vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale, avv. Leonardo Cotugno; Visto l'art. 125 del Codice di Giustizia Sportiva; HA DEFERITO innanzi al Tribunale Federale Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria: - Simone Rocco, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli articoli 94 ter, comma 11, della N.O.I.F e 31, commi 6 e 7, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere lo stesso, quale presidente della società soccombente nei confronti dei calciatori Battista Antonio, Della Guardia Angelo, Venuto Antonio, Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone, Cannizzaro Loris, Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, eseguito (o fatto eseguire) il pagamento delle somme accertate dalla Commissione Accordi Economici di cui alle pronunce pubblicate nei C.U. nn. 181/1 del 12/01/2021 per Battista Antonio, n.7/1 del 26/06/2020 per Della Guardia Angelo, n.4/2020 del 01/10/2020 per Venuto Antonio, n.208/1 del 10/02/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, n.269 del 22/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele, nel termine di trenta giorni dalle comunicazioni a mezzo PEC delle medesime decisioni, inviate in data 27/01/2021 per Battista Antonio, in data 28/09/2020 per Della Guardia Angelo, in data 13/10/2020 per Venuto Antonio, in data 01/03/2021 per Tiboni Christian, Tassi Christian, Santamaria Simone e Cannizzaro Loris, ed in data 26/04/2021 per Francesco Villa, Carrozza Michele e Schisciano Michele; −la Società U.S. Palmese A.S.D.: per rispondere a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza, sig. Simone Rocco, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. IL DIBATTIMENTO Alla seduta del 5.11.2021 compariva il Sostituto Procuratore Federale Avv. Gregorio Viscomi nonché, nell’interesse dell’U.S. Palmese, l’attuale Presidente della società deferita, Giuseppe Sergi. Il Sergi rappresentava di aver assunto la responsabilità della società deferita successivamente ai fatti oggetto del deferimento; assumeva inoltre di aver fatto fronte a tutti gli obblighi di natura economica pendenti al momento dell’acquisizione della società permettendo la sopravvivenza della stessa. LE RICHIESTE DELLA PROCURA FEDERALE Il Sostituto Procuratore Federale illustrava i motivi del deferimento, e formulava per i deferiti le seguenti richieste sanzionatorie: - a SIMONE Rocco, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. PALMESE A.S.D. all’epoca dei fatti, l’inibizione di mesi dodici; - alla società U.S. PALMESE A.S.D. tre punti di penalizzazione da scontarsi nel campionato in corso o in quello di competenza al momento dell’iscrizione e l’ammenda di € 2.100,00. I MOTIVI DELLA DECISIONE Gli elementi che integrano la responsabilità a carico dei deferiti sono documentalmente provati. Tuttavia nella determinazione delle sanzioni questo Tribunale ritiene debba valutarsi l’avvenuto, seppur tardivo, adempimento del lodo arbitrale da parte della “nuova” società. P.Q.M. Il Tribunale Federale Territoriale irroga: a SIMONE Rocco, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della società U.S. PALMESE A.S.D. all’epoca dei fatti, l’inibizione di mesi dodici 12) e quindi fino al 9 NOVEMBRE 2022; alla società U.S. PALMESE A.S.D. l’ammenda di € 2.100,00.

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