C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 30/09/2021 – Delibera – Gara del 19/ 9/2021 GARIBALDINA – V.E. RENDE

Gara del 19/ 9/2021 GARIBALDINA - V.E. RENDE

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.32 del 23 settembre 2021; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. V.E. RENDE è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che la società A.S.D. Garibaldina non ha trasmesso le proprie controdeduzioni; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Garibaldina la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della ricorrente, la stessa ha schierato un atleta che non aveva titolo a partecipare alla gara, precisamente il calciatore n. 18 LANZO Pier Francesco (nato il 26/08/2001), in quanto alla data dell'incontro lo stesso non risultava tesserato per la società A.S.D. Garibaldina; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che il calciatore LANZO Pier Francesco ha preso parte all'incontro subentrando, al 3’ minuto del secondo tempo, in luogo del calciatore CITTADINO Pietro; acquisita apposita documentazione presso l'Ufficio Tesseramenti del Comitato Regionale Calabria dalla quale emerge che il calciatore LANZO Pier Francesco (nato il 26/08/2001) risulta regolarmente tesserato con decorrenza 18/09/2021; considerato, pertanto, che quanto assunto dalla reclamante non trova riscontro negli atti ufficiali; considerato che nella precedente decisione di questo G.S.T., ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., veniva stabilito che la pronuncia definitiva sul ricorso in questione sarebbe stata assunta in data 29/09/2021, dandone di ciò notizia alle Società interessate; ritenuto di non potere accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. V.E. Rende; delibera 1. rigettare il reclamo il reclamo proposto dalla società A.S.D. R.E. Rende; 2. incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società A.S.D. V.E. Rende; 3. omologare il risultato della gara GARIBALDINA - V.E. RENDE: 2 - 0.

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