C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 44 del 21/10/2021 – Delibera – Gara del 9/10/2021 SENSATION PROFUMERIE C5 – CATAFORIO C5 R.C.

 

Gara del 9/10/2021 SENSATION PROFUMERIE C5 - CATAFORIO C5 R.C.

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n.41 del 14/10/2021; rilevato che il ricorso preannunciato dalla società A.S.D. Cataforio C5 è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso e rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; letto il ricorso con il quale la ricorrente chiede di irrogarsi alla società A.S.D. Sensation Profumerie C5 la punizione sportiva della perdita della gara in quanto, secondo l'assunto della ricorrente, questa schierava due calciatori che non avevano titolo a partecipare all'incontro, precisamente i giocatori Martino Rocco e Alì Andrea, in quanto squalificati; Preso atto che nei termini di cui al comma 7 del citato art. 67 C.G.S la società A.S.D. Sensation Profumerie C5 non ha fatto pervenire proprie memorie e documenti; letti gli atti ufficiali dai quali risulta che i calciatori Alì Andre (nato il 09/07/2003) e Martino Rocco (nato il 12/12/1999) appartenenti alla società A.S.D. Sensation Profumerie C5 hanno effettivamente preso parte all'incontro; rilevato che, con Comunicato ufficiale n. 1515 del 30/06/2021 della FIGC Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque, il calciatore Martino Rocco (SENSATION PROFUMERIE C5) - espulso dal campo - veniva squalificato per una gara effettiva per reciproche scorrettezze ed il calciatore Alì Andrea (SENSATION PROFUMERIE C5) - non espulso dal campo - veniva squalificato per una gara effettiva per recidiva in ammonizione II infr.; rilevato che la FIGC Lega Nazionale Dilettanti Divisione C5, con propria circolare n. 03 del 15/09/2021, ha trasmesso l'elenco dei tesserati che, a seguito delle decisioni adottate dagli Organi di Giustizia, risultavano ancora in posizione di squalifica per le gare di Campionato 2021/2022 tra i quali Martino Rocco e Alì Andrea; considerato che quanto assunto dalla ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali e nella documentazione acquisita in quanto, alla data dell'incontro, i suddetti calciatori Alì e Martino appartenenti alla società A.S.D. Sensation Profumerie C5 non avevano scontato la giornata di squalifica comminata loro con il C.U. n. 1515/2021, per come prescritto dall'art. 19 e art. 21 del C.G.S.; ritenuto pertanto di dover accogliere il ricorso presentato dalla società A.S.D. Cataforio C5; visti gli articoli 8, 9 e 10 comma 6 lett. a) del C.G.S.; delibera 1. infliggere alla società SENSATION PROFUMERIE C5 la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6; 2. inibire fino al 17/11/2021 il Sig. PATRUNO Giuseppe quale Dirigente Accompagnatore della società A.S.D. Sensation Profumerie C5, firmatario della distinta di gara; 3. infliggere ai calciatori Alì Andrea (nato il 09/07/2003) e Martino Rocco (nato il 12/12/1999) appartenenti alla società A.S.D. Sensation Profumerie C5 la squalifica per UNA gara effettiva; 4. infliggere alla società A.S.D. Sensation Profumerie C5 l'ammenda di € 50,00; 5. disporre di accreditare sul conto della società Cataforio C5 RC il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva.

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