C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 53 del 04/11/2021 – Delibera – Gara del 31/10/2021 ORESTE ANGOTTI – BISIGNANO
Gara del 31/10/2021 ORESTE ANGOTTI - BISIGNANO
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta - che al 15' minuto del secondo tempo l'arbitro, dopo aver decretato un calcio di punizione alla squadra ospite veniva aggredito dal Sig. Fava Daniele, massaggiatore della società Oreste Angotti che lo colpiva con un calcio alla gamba, e dal Sig. Faragasso Giulio, dirigente addetto all'arbitro della società Oreste Angotti che lo colpiva con un pugno in faccia, provocandogli forte giramento di test e dolore alla gamba; - che l'arbitro, a causa dell'aggressione subita, non essendo più nelle condizioni psicofisiche per continuare la gara, la sospendeva definitivamente rientrando negli spogliatoi grazie all'aiuto dell'Osservatore arbitrale e della Forza Pubblica presente; - che l'arbitro, dopo aver abbandonato l'impianto sportivo, a causa del dolore che non diminuiva si recava presso il Pronto Soccorso del Centro Spoke di Corigliano Rossano dove gli veniva diagnosticata "contusione cranica, contusione gamba dx" con prognosi di 5 giorni s.c.; Considerato che la gara non ha avuto regolare svolgimento oltre che per il comportamento dei dirigenti Fava Daniele e Faragasso Giulio anche per responsabilità oggettiva della società Oreste Angotti, cui il comportamento come sopra descritto configura condotta violenta da parte di tesserati, condotta che rientra tra quelle che determinano l'applicazione della sanzione prevista dal CU n.104/A della FIGC del 2014 che nella concreta fattispecie, infatti, si rinviene una "condotta violenta" secondo la definizione della concorde giurisprudenza federale, che consiste in un comportamento caratterizzato "da intenzionalità e volontarietà miranti a produrre danni da lesioni personali o a porre in pericolo l'integrità fisica (...) che si risolve in un'azione impetuosa e incontrollata connotata da una accentuata volontaria aggressività con coercizione operata su altrui..." (cfr.Corte Giust. Fed., in C.U.n.161/CGF del 10.1.2014; Corte Giust. Fed. in C.U. n.153/CGF DEL 18.1.2011; e, da ultimo, C.Sportiva Appello, III Sez., in C.U. n.056/CSA DEL 22.12.2016 e C. Sportiva Appello, Sez. Unite, in C.U. n.114/CSA del 3.2017); - che, del resto, spetta all'Organo di Giustizia Sportiva, ai sensi dell'art.35, comma I C.G.S., stabilire "la specie e la misura delle sanzioni disciplinari, tenendo conto della natura e della gravità dei fatti commessi..."; Visti gli artt. 9, 10 e 35 del C.G.S. DELIBERA 1. Infliggere alla società ORESTE ANGOTTI la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 2. Squalificare fino al 03/11/2026 il Sig. FAVA Daniele, massaggiatore della società Oreste Angotti, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art.35 del C.G.S.; 3. Squalificare fino al 03/11/2026 il Sig. FARAGASSO Giulio, dirigente della società Oreste Angotti, con la precisazione che detta sanzione va considerata ai fini della applicazione delle misure amministrative come previsto dall'art.35 del C.G.S.; 4. Infliggere alla società ORESTE ANGOTTI l'ammenda di € 500,00.