C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 76 del 10/12/2021 – Delibera – Gara del 30/11/2021 SCALEA CALCIO 1912 – MARCA FOOTBALL CLUB

Gara del 30/11/2021 SCALEA CALCIO 1912 - MARCA FOOTBALL CLUB

Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al C.U. del CR Calabria nº 73 del 03 dicembre 2021; rilevato che in data 30/11/2021 la società MARCA F.C. ha trasmesso le motivazioni del ricorso; rilevato che in data 07/12/2021 è stato comunicato l'addebito sul conto della società del contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; preso atto che la ricorrente ha chiesto il riconoscimento della causa di forza maggiore; considerato che, ai sensi dell'art. 55 delle N.O.I.F., il procedimento innanzi al Giudice Sportivo Territoriale per il riconoscimento della sussistenza della causa di forza maggiore è instaurato nel rispetto delle modalità procedurali previste dal Codice di Giustizia Sportiva; preso atto che il ricorso in oggetto non è stato depositato nel rispetto di quanto previsto all'art. 67 del C.G.S.; ritenuto, pertanto, che il reclamo è inammissibile ; visti gli articoli 53 delle N.O.I.F., 8 comma 1 lett. b), 10 comma 1 comma 4 del C.G.S. DELIBERA 1. dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società MARCA F.C.; 2. infliggere alla società MARCA F.C. la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3. infliggere alla società MARCA F.C. la penalizzazione di UN punto in classifica; 4. infliggere alla società MARCA F.C. l'ammenda di € 200,00 per prima rinuncia; 5. incamerare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva già versato dalla società MARCA F.C..

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