C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 98 del 10/02/2022 – Delibera – Gara del 6/ 2/2022 C5 CITTA DI RENDE – GUARDIA CALCIO A5 2016
Gara del 6/ 2/2022 C5 CITTA DI RENDE - GUARDIA CALCIO A5 2016
Il Giudice Sportivo Territoriale, letti gli atti ufficiali dai quali risulta che la gara non ha avuto luogo per la mancata presentazione nei termini regolamentari da parte della società ASD C5 Città di Rende; Visto l'art. 53 delle N.O.I.F., e gli articoli 8 e 10 del C.G.S. e C.U. numero 52 del 03.11.2021; Ritenuto tuttavia che la condotta sopra riportata della società C5 CITTA DI RENDE è stata determinata da motivi di particolare valore morale e sociale e che pertanto il mancato svolgimento della gara non può considerarsi alla stregua di una vera propria rinuncia, attenuandone così l'entità della sanzione da irrogare; delibera 1) infliggere alla società ASD C5 CITTÀ DI RENDE la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6; 2) infliggere alla società ASD C5 CITTÀ DI RENDE l'ammenda di € 600,00 (sanzione così determinata in misura ridotta - deroga straordinaria - giusta delibera del Consiglio Direttivo quale attenuante emergenza covid-19). 3) escludere la società ASD C5 CITTÀ DI RENDE dal campionato.