C.R. CALABRIA – Giudice Sportivo – 2021/2022 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 118 del 11/03/2022 – Delibera – Gara del 22/ 2/2022 V.E. RENDE – SPORTIME
Gara del 22/ 2/2022 V.E. RENDE - SPORTIME
Il Giudice Sportivo Territoriale, a scioglimento della riserva di cui al Comunicato Ufficiale n. 108 del 25 febbraio 2022; rilevato che il ricorso proposto dalla società A.S.D. V. E. RENDE è stato proposto entro i termini regolamentari e sottoscritto da soggetto non inibito; rilevato che è stata inviata copia alla controparte, come da attestazione dell'invio allegata alla documentazione originale del ricorso, rimessa al Giudice Sportivo Territoriale; rilevato che è stato versato il prescritto contributo per l'accesso alla giustizia sportiva; rilevato che, ai sensi di quanto previsto dal comma 6 dell'art. 67 del C.G.S., è stata data notizia alle società in ordine alla pronuncia definitiva sul ricorso in questione; rilevato che la società A.S.D. SPORTIME non ha fatto pervenire le proprie controdeduzioni; letto il ricorso proposto dalla società A.S.D. V. E. RENDE con il quale la ricorrente ha chiesto di irrogarsi alla società A.S.D. SPORTIME la punizione sportiva della perdita della gara in quanto avrebbe impiegato durante la gara n. 4 giocatori nati dall'01/01/2002 in poi e precisamente i calciatori GUARDIA Eugenio (numero 3) nato il 05/02/2002, RUGGIERO Emanuele Francesco (numero 4) nato il 23/06/2002,LOSARDO Vittorio (numero 7) nato il 13/04/2002, MARITATO Elia (numero 13) nato il 14/12/2002; preso atto che l'assunto della ricorrente trova riscontro negli atti ufficiali in quanto risulta che la società A.S.D. SPORTIME ha fatto prendere effettivamente parte all'incontro i calciatori sig. GUARDIA Eugenio (numero 3) nato il 05/02/2002, sig. RUGGIERO Emanuele Francesco (numero 4) nato il 23/06/2002, sig. LOSARDO Vittorio (numero7) nato il 13/04/2002 e dal 30º minuto del secondo tempo il sig. MARITATO Elia (numero 13) nato il 14/12/2002 in sostituzione del calciatore GUARDIA Eugenio; Dato atto che il ricorso è fondato e va accolto; visto quanto disposto in ordine ai limiti di età per la partecipazione al Campionato Regionale Under 19 di cui al C.U. C.R. Calabria n. 1 dell' 1/07/2021 e C.U. C.R. Calabria n. 40 del 13/10/2021; visto l'art. 10 del C.G.S.; delibera 1. accoglie il ricorso e infligge alla società A.S.D. SPORTIME la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 - 3; 2. dispone accreditare il contributo per l'accesso alla giustizia sportiva sul conto della reclamante.