DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2021/2022- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 62/CS del 09.03.2022 -Campionato Serie D – Delibera – SAN MARTINO SPEME – CARTIGLIANO
SAN MARTINO SPEME - CARTIGLIANO
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla SSD ARL CARTIGLIANO, con il quale si richiede che venga inflitta alla ACD SAN MARTINO SPEME la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3, ai sensi dell'art. 10, comm 1 e 6, lett. a) C.G.S., deducendo la irregolare posizione, nella gara in epigrafe, del calciatore GOH N CEDE MASSIMO (nato il 01.02.1999) che nel corso della stagione sportiva è stato tesserato presso tre diverse società ed ha partecipato a gare ufficiali per tutti e tre i sodalizi, così violando la limitazione stabilita dall'art. 95, comma 2 delle NOIF. - Rilevato come risulta in atti che il calciatore GOH N CEDE MASSIMO (nato il 01.02.1999), nel corso della stagione sportiva 2021/2022 è stato tesserato: a) il 16.08.2021 dalla società rumena CSC 1599 Selimbar; b) il 05.01.2022 dalla società ASD Fanfulla, appartenente alla LND; c) il 10.02.2022, da ultimo, dalla società ACD San Martino Speme, appartenente alla LND. Parimenti risulta che il medesimo calciatore abbia giocato gare ufficiali per tutte le suddette società. - Letta la dichiarazione del 1º marzo 2022 inoltrata, su richiesta di codesto Giudice sportivo, dall'Ufficio Tesseramento Centrale della FIGC nella quale si informa che il calciatore GOH N CEDE MASSIMO (nato il 01.02.1999) "era tesserato come professionista per la società rumena CSC 1599 Selimbar dal 19.08.2021 al 23.11.2021" - osservato come la fattispecie di cui al presente reclamo sia regolata dell'art. 95, comma 2, NOIF che prevede come "nella stessa stagione sportiva un calciatore professionista può tesserarsi, sia a titolo definitivo che a titolo temporaneo, per un massimo di tre diverse società, ma potrà giocare in gare ufficiali solo per due delle suddette società. Il calciatore giovane dilettante o non professionista che si tessera per società professionistica ed il calciatore giovane di serie sono soggetti alla medesima disposizione", nella misura in cui il calciatore GOH N CEDE MASSIMO (nato il 01.02.1999) risulta essere stato tesserato nel corso della stagione sportiva in corso con "società professionistica", ne consegue la irregolare posizione del medesimo nella gara in epigrafe a cui non aveva titolo a partecipare;
P.Q.M.,
Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla ACD SAN MARTINO SPEME la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.