C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 17/10/2018 – Delibera – CAMPIONATO ECCELLENZA Nr. 4 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CALCIO COTIGNOLA Avverso omologazione della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Calcio Cotignola / Alfonsine del 16/09/2018

 

CAMPIONATO ECCELLENZA

Nr. 4 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD CALCIO COTIGNOLA Avverso omologazione della gara. Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Calcio Cotignola / Alfonsine del 16/09/2018

 

La società A.S.D. Calcio Cotignola ha ritualmente proposto ricorso avverso il succitato provvedimento mediante il quale il Giudice Sportivo presso il CRER, respingendo un ricorso precedentemente presentato, ha ritenuto ininfluente un errore tecnico commesso dall’arbitro e ha omologato la gara in oggetto con il risultato conseguito sul campo: Calcio Cotignola – Alfonsine 0 a 1.

Al riguardo la ricorrente sostiene: che non sarebbe possibile determinare a priori se la presenza in campo di un proprio calciatore che avrebbe invece dovuto essere espulso per somma di ammonizioni, l’abbia veramente avvantaggiata; che è indubbio che l’errore tecnico da parte del direttore di gara ci sia stato; che in un precedente caso sostanzialmente analogo lo stesso Giudice sportivo presso il CRER avrebbe deliberato la ripetizione della gara. In forza dei sopra riportati motivi e invocando l’esigenza del mantenimento di un’uniformità dei giudizi, la società Calcio Cotignola chiede che venga deliberata la ripetizione della gara. La società reclamante non ha manifestato l’intenzione di prendere parte al dibattimento e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non può non rilevare la natura strumentale del ricorso proposto dalla Società Calcio Cotignola la quale si duole di un errore arbitrale che ha finito per avvantaggiarla consentendole di disputare gli ultimi sei minuti della gara in undici anziché in dieci, come avrebbe dovuto essere se l’arbitro avesse espulso un calciatore della stessa compagine ricorrente che proprio nel tempo di recupero risulta abbia ammonito per la seconda volta. Questa Corte ritiene pertanto di dover condividere appieno la delibera del Giudice sportivo che, previo giusto richiamo all’articolo 17 comma 4 del C.G.S., ha considerato l’errore arbitrale come del tutto ininfluente sull’esito della gara salvaguardandone il risultato acquisito sul campo. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della società ASD Calcio Cotignola e conferma la decisione del Giudice Sportivo presso il CRER relativamente all’omologazione della gara con il risultato acquisito sul campo. Pone a carico della Società Calcio Cotignola la tassa reclamo non versata.

 

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