C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 17/10/2018 – Delibera – Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GIOVANE CATTOLICA CALCIO 1923 SRL Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Giovanni CASOLLA. Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Giovane Cattolica 1923 / Marignanese del 30/09/2018

Nr. 5 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ GIOVANE CATTOLICA CALCIO 1923 SRL

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Giovanni CASOLLA. Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Giovane Cattolica 1923 / Marignanese del 30/09/2018

 

La Società Giovane Cattolica Calcio 1923 S.r.l. ricorre avverso il succitato provvedimento disciplinare ritenendo la squalifica inflitta al proprio calciatore non proporzionata in relazione a quanto accaduto in campo. Sostiene la ricorrente che il calciatore Casolla avrebbe leggermente toccato con la scarpa la testa di un avversario, ma lo avrebbe fatto in modo involontario e per poter rimanere in equilibrio. Proponendo anche la visione d’immagini televisive del fatto, pur nella consapevolezza che ai fini della disciplina sportiva esse non costituiscono fonte di prova, la società Giovane Cattolica Calcio chiede una riduzione della squalifica. Letto il ricorso questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva in via preliminare che in calce allo stesso reclamo e sotto la dicitura “La Segreteria” vi è stata apposta una firma non riconducibile a quella del Presidente della società Giovane Cattolica Calcio così come depositata presso la FIGC. Da quanto precede deriva l’inammissibilità del reclamo in quanto privo di valida sottoscrizione da parte del legale rappresentate della società ricorrente. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna respinge il ricorso della società Giovane Cattolica Calcio 1923 dichiarandolo inammissibile e conferma la decisione del Giudice Sportivo presso il CRER relativamente alla squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Giovanni Casolla. Pone a carico della Società Giovane Cattolica Calcio la tassa reclamo non versata.

 

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