C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 17/10/2018 – Delibera – CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US CORTICELLA SSD SRL Avverso perdita della gara, inibizione fino al 17/10/2018 inflitta al Dirigente Sig. Alessandro VALTORTA e ammenda di Euro 150.00 inflitta alla società Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Anzolalavino / Corticella del 29/09/2018

CAMPIONATO JUNIORES REGIONALE

Nr. 9 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ US CORTICELLA SSD SRL Avverso perdita della gara, inibizione fino al 17/10/2018 inflitta al Dirigente Sig. Alessandro VALTORTA e ammenda di Euro 150.00 inflitta alla società Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 13 del 03/10/2018 Gara: Anzolalavino / Corticella del 29/09/2018

 

La società US Corticella propone rituale reclamo avverso i provvedimenti succitati sostenendo che il proprio calciatore Metian Dervishi, di nazionalità albanese, ma nato e residente a Bologna, alla data del 29 settembre 2018 era regolarmente tesserato presso la stessa ricorrente con richiesta di adesione allo “jus soli sportivo” e che pertanto il Dervishi aveva pieno titolo per partecipare alla gara del Campionato Juniores Regionale disputassi nella medesima giornata. Per il motivo sopra illustrato il Corticella chiede che sia ripristinato il risultato conseguito sul campo, che sia reintegrato il proprio dirigente Sig. Alessandro Valtorta e che sia annullata l’ammenda inflitta alla società. La Società US Corticella che aveva chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona della propria Presidentessa la quale si riporta al ricorso e alle deduzioni e richieste con esso avanzate. Letto il reclamo e analizzati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ha potuto accertare, con l’ausilio dell’Ufficio Tesseramenti presso il CRER, che alla data dell’incontro in parola, 29 settembre 2018, il calciatore Metian DERVISHI era effettivamente tesserato in modo regolare per la società US Corticella SSD SRL e che pertanto aveva pieno titolo per prendere parte alla gara del Campionato Juniores Regionale in programma in tale giornata. Si precisa che la posizione irregolare di detto calciatore è temporaneamente emersa a causa di quello che comunemente viene definito come “bug” informatico del sistema di tesseramento elettronico e che detto errore informatico è stato in seguito risolto. PQM

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna in accoglimento del proposto ricorso annulla la delibera del Giudice sportivo ripristinando il risultato conseguito sul campo Anzolalavino – Corticella 0 a 1 e annullando sia l’inibizione inflitta al dirigente Alessandro VALTORTA sia l’ammenda di Euro 150,00 inflitta alla società Corticella. Nulla dispone a riguardo della tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it