C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14/11/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA MAGNAVACCA Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Niang Babacar Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 17 del 31/10/2018 Gara: Comacchiese 2015 / Magnavacca del 28/10/2018

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 14 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA MAGNAVACCA Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Niang Babacar Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 17 del 31/10/2018 Gara: Comacchiese 2015 / Magnavacca del 28/10/2018

La Società Pol. Magnavacca propone rituale ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare ammettendo che il proprio calciatore, vittima di un’offesa a sfondo razziale, ha avuto un alterco con l’arbitro che intendeva ammonirlo e non negando che in tale frangente lo stesso calciatore avrebbe toccato l’arbitro sul braccio, ma in maniera involontaria e senza l’intenzione di arrecargli danni fisici. La società ricorrente ammette anche che, subita l’espulsione e abbandonato il terreno di gioco, il proprio calciatore Niang Babacar è venuto a contatto con l’avversario che lo aveva in precedenza insultato e che poi era stato sostituito. A giustificazione del comportamento del proprio tesserato la società Magnavacca adduce gli insulti a sfondo razziale che il Babacar avrebbe subito anche da parte del pubblico locale, insulti che la società si chiede perché non siano stati registrati e valorizzati dal direttore di gara. Per l’addotto motivo la reclamante chiede una riduzione della squalifica. La società Polisportiva Magnavacca non ha espressamente chiesto di essere sentita e non è presente all’odierna riunione.

Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa motivi per poter accogliere il ricorso che pertanto viene respinto. Dal rapporto dell’arbitro, che ai sensi dell’articolo 35 coma 1.1 del CGS fa piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, risulta infatti che al 43° minuto del secondo tempo il calciatore Niang Babacar, indossante la maglia numero 4 della squadra del Magnavacca, veniva espulso dal terreno di gioco perché, mentre l’arbitro tentava di tenerlo a distanza da un avversario, gli prendeva il braccio sinistro e lo abbassava per due volte. Dopo la notifica del provvedimento di espulsione il calciatore Babacar si allontanava dal terreno di gioco e si posizionava all’ingresso del tunnel che collega il campo agli spogliatoi dove, qualche tempo dopo, poteva avvicinare l’avversario con il quale aveva avuto un alterco e lo colpiva con una manata al volto. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna ritenendo che il Giudice sportivo abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali, rigetta il reclamo della Polisportiva Magnavacca e conferma la squalifica per cinque giornate effettive di gara inflitta in prima istanza ai danni del calciatore NIANG BABACAR. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società Polisportiva Magnavacca

 

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