C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14/11/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA B.F. Avverso squalifica fino al 17/03/2019 inflitta al dirigente Nicola Cella Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 15 e 15 bis del 24/10/2018 Gara: ASD Pol. B.F. / Vernasca del 21/10/2018

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 15 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD POLISPORTIVA B.F. Avverso squalifica fino al 17/03/2019 inflitta al dirigente Nicola Cella Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 15 e 15 bis del 24/10/2018 Gara: ASD Pol. B.F. / Vernasca del 21/10/2018

 

La Società A.s.d. Polisportiva B.F. presenta rituale ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato sostenendo che non sussisterebbero né le condizioni né le motivazioni per giustificare una così grave sanzione inflitta al proprio dirigente. Afferma al riguardo la reclamante che al termine della gara, che avrebbe peraltro avuto un andamento regolare e privo di tensioni, il dirigente Cella non avrebbe avuto alcun contatto fisico e verbale con il direttore di gara. Chiede pertanto l’annullamento della sanzione o, in subordine, una consistente riduzione della stessa. La Società A.s.d. Polisportiva B.F. ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona del proprio Presidente il quale si richiama integralmente al ricorso e alle motivazioni e richieste in esso esplicitate. Ribadisce inoltre che il Sig. Cella non ha mai pronunciato frasi offensive nei confronti dell’arbitro e nemmeno posto in essere atteggiamenti violenti, essendosi limitato a protestare, seppure vivacemente, per il rigore decretato praticamente all’ultimo minuto del tempo di recupero. Letto il reclamo, esaminati gli atti ufficiali e sentito l’arbitro della gara, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale non ravvisa motivi per poter accogliere il presente ricorso che pertanto viene respinto. L’arbitro, sentito telefonicamente, ha infatti confermato per intero quanto riportato a referto ribadendo che a fine gara il dirigente della Polisportiva Bettola-Farini, Sig. Nicola Cella, lo ha avvicinato, lo ha offeso e minacciato, lo ha fronteggiato testa a testa e infine lo ha spintonato sul petto in modo però non violento. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna ritenendo che il Giudice sportivo di Piacenza abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali, rigetta il reclamo della Polisportiva B.F. e conferma il provvedimento dell’inibizione fino a tutto il 17/03/2019 inflitto in prima istanza ai danni del Dirigente Sig. Nicola CELLA. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società ASD Polisportiva F.B.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it