C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 22 del 05/12/2018 – Delibera – Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VECHIAZZANO Avverso squalifica per otto giornate di gara inflitta al calciatore Daoud Diabate Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Sampierana / Vecchiazzano del 17/11/2018

Nr. 23 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. VECHIAZZANO

Avverso squalifica per otto giornate di gara inflitta al calciatore Daoud Diabate Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena contenuta nel C.U. nr. 20 del 21/11/2018 Gara: Sampierana / Vecchiazzano del 17/11/2018

 

La Società A.S.D. VECCHIAZZANO reclama avverso la suddetta decisione del Giudice sportivo contestando il fatto che il proprio calciatore abbia mai avuto l’intenzione di aggredire l’arbitro della gara. Sostiene la reclamante che il calciatore Diabate, esasperato per i falli e le provocazioni, anche di natura razziale, subite da un avversario, ha avuto un accesso diverbio con il medesimo calciatore della Sampierana e nel momento in cui è intervenuto l’arbitro per dividere i due contendenti, il Diabate avrebbe semplicemente tentato di divincolarsi. Pur nella consapevolezza della sbagliata reazione avuta dal suddetto calciatore, la ricorrente chiede che sia valutata la grave provocazione dallo stesso subita e che sia ridotta la squalifica anche per consentire al Diabate la possibilità di riabilitarsi a di reinserirsi nel gruppo. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che non sussistano motivi per poter accogliere il presente ricorso che pertanto viene respinto. Dal rapporto di gara risulta infatti in modo chiaro e univoco che al 25° minuto del secondo tempo il giocatore numero 3 del Vecchiazzano, Daoud Diabate, ha iniziato un litigio con un avversario, dopodiché ha ripetutamente insultato l’arbitro intervenuto per sedare il diverbio, lo ha spinto sul petto facendolo indietreggiare per qualche metro, ha cercato nuovamente di venire a contatto con l’ufficiale di gara senza riuscirvi per il pronto intervento dei propri compagni di squadra e ha, anche in quest’ultimo frangente, continuato negli insulti contro lo stesso arbitro della gara.

PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna ritenendo che il Giudice sportivo della Delegazione Provinciale di Forlì-Cesena abbia correttamente interpretato gli atti ufficiali e adeguatamente commisurato la relativa sanzione sportiva, rigetta il reclamo della Società ASD VECCHIAZZANO e conferma il provvedimento della squalifica per otto giornate effettive di gara inflitta al calciatore Daoud DIABATE. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società ASD VECCHIAZZANO.

 

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