C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2018 – Delibera – Nr. 26 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD GOSSOLENGO PITTOLO Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta all’allenatore Omar Manini Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 20 del 28/11/2018 Gara: Gossolengo Pittolo / Rivergaro del 25/11/2018

Nr. 26 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ USD GOSSOLENGO PITTOLO

Avverso squalifica per quattro giornate di gara inflitta all’allenatore Omar Manini Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Piacenza contenuta nel C.U. nr. 20 del 28/11/2018 Gara: Gossolengo Pittolo / Rivergaro del 25/11/2018

 

La Società U.S.D. GOSSOLENGO PITTOLO presenta rituale ricorso avverso il provvedimento disciplinare sopra indicato adducendo due distinti motivi di gravame. Con il primo motivo la reclamante nega che vi siano state minacce e offese rivolte all’arbitro dal tecnico Omar Manini il quale sarebbe sì entrato nello spogliatoio del direttore di gara senza autorizzazione, ma si sarebbe limitato a chiedere spiegazioni circa la decretata espulsione di un proprio calciatore. Con il secondo motivo, la società ricorrente lamenta il carattere eccessivamente afflittivo dell’impugnato provvedimento disposto a giornate e non a tempo, come invece avviene nella quasi totalità dei casi per sanzionare un allenatore. Per i motivi sopra esposti si chiede che la squalifica venga ridotta e comunque comminata a tempo e non a giornate di gara. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che non sussistono motivi per poter accogliere il proposto ricorso che pertanto viene respinto. Dal rapporto dell’arbitro che, come noto, costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, risulta che al termine della partita l’allenatore del Gossolengo, Omar Manini, entrava senza essere autorizzato nello spogliatoio dell’arbitro, gli puntava il dito indice all’altezza del volto e gli indirizzava una lunga serie di frasi dal tenore oltraggioso e intimidatorio. Per quanto precede questa Corte ritiene sostanzialmente congrua la squalifica a giornate disposta dal Giudice sportivo di Piacenza rilevando tuttavia che nel caso di specie una squalifica a tempo sarebbe stata, specie in considerazione di quanto stabilito dall’articolo 45 del Codice di Giustizia Sportiva, più conveniente oltre che maggiormente aderente alla prassi consolidata della disciplina sportiva della Regione Emilia Romagna. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta il ricorso della società USD GOSSOLENGO PITTOLO e conferma la squalifica per quattro giornate di gara inflitta all’allenatore Sig. OMAR MANINI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società USD Gossolengo Pittolo.

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