C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI ECCELLENZA Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ALFONSINE F.C. 1921 A.S.D. Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Giacomo Santucci Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Sant’Agostino / Alfonsine del 02/12/2018

 

CAMPIONATO DI ECCELLENZA

 

Nr. 27 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ALFONSINE F.C. 1921 A.S.D.

Avverso squalifica per sei giornate di gara inflitta al calciatore Giacomo Santucci Delibera del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Sant’Agostino / Alfonsine del 02/12/2018

La Società ALFONSINE F.C. 1921 A.S.D. propone rituale ricorso avverso il succitato provvedimento disciplinare ammettendo che il proprio calciatore Giacomo Santucci si lamentava di una decisione ritenuta non corretta assunta dal direttore di gara e che in tale frangente gli sfiorava il capo, senza però colpirlo e senza arrecargli danno. A prova di quanto precede la reclamante assume di poter fornire riprese video che dimostrerebbero “la leggerezza e l’inefficacia del gesto” compiuto dal proprio tesserato. Per i motivi come sopra riassunti la reclamante chiede che la squalifica sia ridotta e rapportata all’effettiva gravità del fatto.

La Società ALFONSINE F.C. 1921 A.S.D. non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale respinge, in primo luogo, la prova video proposta dalla reclamante in quanto non ammessa dalla vigente normativa federale in materia di reclami. Rileva poi la Corte che dal referto arbitrale, che fa piena prova circa comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, risulta che al 62° minuto del secondo tempo, il calciatore Giacomo Santucci, in seguito alla notifica di un provvedimento di ammonizione, colpiva alla testa lo stesso ufficiale di gara con un colpo a mano aperta senza peraltro arrecare alcun tipo di danno. Alla luce di quanto riportato dall’arbitro, la Corte ritiene che non sussistano motivi per accogliere il proposto ricorso e modificare il provvedimento disciplinare disposto dal Giudice sportivo che appare assolutamente appropriato rispetto al comportamento non prettamente violento, ma altamente oltraggioso e anti sportivo tenuto dal calciatore Santucci dell’Alfonsine. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna respinge il ricorso presentato dalla società ALFONSINE F.C. 1921 A.S.D e conferma la squalifica per sei giornate effettive di gara inflitta al calciatore GIACOMO SANTUCCI. Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della società ALFONSINE FC 1921.

 

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