C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. BISANZIO SAN MICHELE A.S.D. Avverso la squalifica fino al 06/12/2019 inflitta al calciatore Klaudio Flamuraj e avverso l’inibizione fino al 06/06/2020 inflitta al Dirigente Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 22 del 06/12/2018 Gara: Bisanzio S. Michele / Villanova del 02/12/2018
CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA
Nr. 32 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.C. BISANZIO SAN MICHELE A.S.D.
Avverso la squalifica fino al 06/12/2019 inflitta al calciatore Klaudio Flamuraj e avverso l’inibizione fino al 06/06/2020 inflitta al Dirigente Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Ravenna contenuta nel C.U. nr. 22 del 06/12/2018 Gara: Bisanzio S. Michele / Villanova del 02/12/2018
La Società BISANZIO SAN MICHELE A.S.D. reclama avverso i succitati provvedimenti disciplinari sostenendo che sia il proprio calciatore Klaudio Fkamuraj sia il dirigente Sig. Branko Scocco avrebbero aggredito l’arbitro solo verbalmente e non fisicamente per cui entrambe le squalifiche disposte dal Giudice sportivo apparirebbero sproporzionate rispetto a quanto realmente accaduto. La ricorrente chiede quindi una significativa riduzione della pena. La SOCIETA’ F.C. BISANZIO SAN MICHELE A.S.D. ha chiesto di essere ascoltata ed è presente all’odierna riunione in persona di un proprio dirigente, munito di debita delega, il quale si riporta al reclamo ribadendo che il proprio dirigente non ha assolutamente toccato l’arbitro e che il calciatore non lo ha spinto, ma ha solo protestato. Rileva pertanto che le squalifiche sono di portata esagerata. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il proposto reclamo sia meritevole di accoglimento e che sia il Dirigente Sig. Branko Scocco, resosi colpevole di aver tentato d’impedire all’arbitro di uscire dal terreno di gioco mettendogli le mani sul petto e spingendolo, sia il calciatore Sig. Klaudio Flamuraj, reo anch’egli di aver inferto una spinta all’arbitro facendolo indietreggiare di circa un metro e di averlo insultato e minacciato, meritino sanzioni disciplinari meno afflittive di quelle disposte in prima istanza. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del ricorso della società F.C. BISANZIO SAN MICHELE A.S.D., riduce la squalifica del calciatore Klaudio Flamuraj fino a tutto il 30/04/2019 e ugualmente riduce l’inibizione del dirigente Sig. Branko Scocco fino a tutto il 30/06/2019 Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
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