C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 36 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FIUMANESE Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Manuel Leonardi Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì’ – Cesena contenuta nel C.U. nr. 23 del 12/12/2018 Gara: Torresavio Futsal Cesena / Fiumanese del 08/12/2018

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 36 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. FIUMANESE

Avverso squalifica per cinque giornate di gara inflitta al calciatore Manuel Leonardi Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Forlì’ - Cesena contenuta nel C.U. nr. 23 del 12/12/2018 Gara: Torresavio Futsal Cesena / Fiumanese del 08/12/2018

 

La Società A.S.D. FIUMANESE reclama avverso il succitato provvedimento disciplinare sostenendo che il proprio calciatore Manuel Leonardi non avrebbe attinto con uno spunto nessun avversario e che a fine gara avrebbe chiarito l’episodio con l’arbitro. Per tale motivo la ricorrente chiede che la portata della squalifica sia rivista. La società A.S.D. FIUMANESE non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva che al 31° minuto del secondo tempo il calciatore Manuel Leonardi, indossante la maglia numero 16 della squadra Fiumanese è stato espulso perché sputava a un avversario all’altezza del collo dopo un litigio e a gioco fermo. Considerando lo sputo al pari di una condotta violenta ai danni di un avversario così come prevista e punita dall’articolo 19 comma 4 lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva, questa Corte ritiene che il calciatore Leonardi sia sanzionabile con la squalifica per tre giornate effettive di gara.

PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna, in accoglimento del ricorso della società A.S.D. FIUMANESE, riduce la squalifica del calciatore MANUEL LEONARDI a tre giornate effettive di gara. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

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