C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 26 del 09/01/2019 – Delibera – Nr. 38 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AURORA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28/04/209 INFLITTA AL DIRIGENTE GIORGIO FRATTINI. RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE MAURIZIO PUGNANA AVVERSO INIBIZIONE FINO AL 28/04/2019 RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE FEDERICO CAPITELLI AVVERSO INIBIZIONE FINO AL 30/12/2018 RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE SUL CALCIATORE MINORENNE MIRKO TERMINI AVVERSO SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenute nel C.U. Nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Marzolara – Aurora dell’1/12/2018

Nr. 38 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. AURORA AVVERSO L’INIBIZIONE FINO AL 28/04/209 INFLITTA AL DIRIGENTE GIORGIO FRATTINI.

RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE MAURIZIO PUGNANA AVVERSO INIBIZIONE FINO AL 28/04/2019 RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DAL DIRIGENTE FEDERICO CAPITELLI AVVERSO INIBIZIONE FINO AL 30/12/2018 RECLAMO PROPOSTO IN PROPRIO DALL’ESERCENTE LA POTESTA’ GENITORIALE SUL CALCIATORE MINORENNE MIRKO TERMINI AVVERSO SQUALIFICA PER SEI GIORNATE DI GARA Delibere del Giudice sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenute nel C.U. Nr. 22 del 05/12/2018 Gara: Marzolara – Aurora dell’1/12/2018

 

La Società ASD AURORA ha ritualmente impugnato il provvedimento con il quale il Giudice sportivo di Parma ha inflitto l’inibizione fino al 28/04/2019 ai danni del proprio Presidente Sig. Giorgio Frattini, mentre contro i restanti summenzionati provvedimenti disciplinari hanno ricorso in proprio i rispettivi destinatari. Stante la loro connessione oggettiva oltre che per ragioni di economia processuale, i quattro reclami vengono riuniti in un unico procedimento. Per quanto riguarda il Presidente della società ricorrente la stessa ammette che il Sig. Frattini ha avuto a fine gara un “vivace battibecco” con l’arbitro, ma si negano sia le minacce sia le espressioni offensive che sono state addebitate allo stesso Sig. Frattini. Il dirigente Sig. Maurizio Pugnana ammette di aver protestato vivamente nei confronti della direzione arbitrale, ma nega di essere entrato sul terreno di gioco e di avere offeso l’ufficiale di gara. Il dirigente Sig. Federico Capitelli ammette di aver solo e semplicemente fatto notare all’arbitro, entrato a fine gara negli spogliatoi della sua squadra senza bussare, che stava comportandosi da maleducato e nega di aver avuto comportamenti offensivi nei confronti del direttore di gara.

Il calciatore Mirko Termini, per il tramite dell’esercente la potestà genitoriale, ammette le proteste contro delle decisioni arbitrali ritenute inique, ma nega di aver inferto una spinta sulla schiena dell’arbitro. Per tutti i motivi come sopra riassunti le parti ricorrenti chiedono una riduzione delle sanzioni disciplinari a loro rispettivamente inflitte. Avendo chiesto di essere sentita, è presente all’odierna riunione la Società Aurora in persona del proprio Presidente Giorgio Frattini il quale, essendo inibito, è ammesso a intercedere solo a riguardo della propria posizione personale non potendo rappresentare gli altri incolpati. Relativamente a quanto gli è stato ascritto il Sig. Frattini nega di aver usato espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro e chiede l’annullamento dell’inibizione inflittagli che considera del tutto sproporzionata. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale rileva in primo luogo l’inammissibilità del ricorso proposto dal dirigente Sig. Federico Capitelli in quanto ha come oggetto un provvedimento disciplinare, quale l’inibizione per un periodo inferiore a un mese, non impugnabile ai sensi dell’articolo 45 comma 3, lettera b) del Codice di Giustizia Sportiva. Questa Corte ritiene ugualmente non meritevole di accoglimento il ricorso proposto in nome e per conto del calciatore Mirko Termini in quanto dal rapporto arbitrale, che ai fini della disciplina sportiva costituisce piena prova circa il comportamento dei tesserati durante lo svolgimento delle gare, risulta in maniera chiara e inequivocabile che in occasione del provvedimento di espulsione per doppia ammonizione, il suddetto calciatore, con la maglia numero 1 della compagine dell’Aurora, si avvicinava all’arbitro, lo spingeva alle spalle in modo violento facendolo avanzare per alcuni passi, ma senza procurargli danni fisici e inoltre gli indirizzava urlando un epiteto irriguardoso. La Corte ritiene invece che i comportamenti degli altri due dirigenti dell’Aurora, Signori Giorgio Frattini e Maurizio Pugnana, siano meritevoli di una sanzione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice sportivo posto che, secondo l’interpretazione che questa Corte ritiene corretto dare agli atti ufficiali, le condotte dei suddetti dirigenti vanno qualificate come antisportive e oltraggiose nei confronti dell’ufficiale di gara, ma non minacciose e nemmeno intimidatorie. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna rigetta, dichiarandolo inammissibile, il ricorso proposto dal dirigente Sig. Federico Capitelli, rigetta perché infondato il ricorso presentato dal calciatore Mirko Termini, accoglie i ricorsi presentati dai dirigenti Signori Giorgio Frattini e Maurizio Pugnana riducendo l’inibizione di entrambi fino a tutto il 13/02/2019. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso parzialmente accolto.

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