C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 33 del 27/02/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PROMOZIONE Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORRETTA 1924 Avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta ai calciatori Riccardo Ferriero e Federico Greco nonché avverso l’ammenda di Euro 250,00 inflitta alla società. Delibere del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 31 del 13/02/2019 Gara: Porretta 1924 / Trebbo 1979 del 06/02/2019

CAMPIONATO DI PROMOZIONE

Nr. 45 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ASD PORRETTA 1924

Avverso la squalifica per tre giornate di gara inflitta ai calciatori Riccardo Ferriero e Federico Greco nonché avverso l’ammenda di Euro 250,00 inflitta alla società. Delibere del Giudice Sportivo presso il CRER contenute nel C.U. nr. 31 del 13/02/2019 Gara: Porretta 1924 / Trebbo 1979 del 06/02/2019

 

La Società ASD PORRETTA 1924 propone rituale ricorso avverso i sopra menzionati provvedimenti disciplinari evidenziando in primo luogo come una serie di errori e omissioni in cui sarebbe incorso il direttore di gara nel redigere il proprio rapporto, sarebbero indice della mancanza di serenità dello stesso ufficiale di gara. La ricorrente ammette poi che vi sono state intemperanze dei propri sostenitori nei confronti delle decisioni assunte dalla terna arbitrale, ma nega con forza che a fine gara propri tesserati abbiamo attinto la vettura dell’arbitro con sputi o altro. A riguardo della squalifica inflitta ai propri giocatori Ferriero e Greco, la società reclamante dichiara che nessuno dei propri dirigenti, che a fine gara scortavano l’arbitro affinché raggiungesse senza rischi il proprio spogliatoio, avrebbe sentito i suddetti due giocatori pronunciare offese all’indirizzo dell’arbitro e dei suoi assistenti. Inoltre, la società Porretta evidenzia come non sia possibile che entrambi i suddetti calciatori abbiano pronunciato all’unisono le medesime frasi offensive riportate a referto e, per dipiù, sostiene che il calciatore Greco non sarebbe nemmeno stato presente fra il gruppo di calciatori che nel frangente in parola stava uscendo dal terreno di gioco, avendo egli guadagnato in precedenza il proprio spogliatoio per risolvere un problema legato allo spostamento di una lente a contatto. Per tutti i motivi come sopra riassunti, la ricorrente chiede che gli impugnati provvedimenti disciplinari siano interamente riformati o quanto meno ridotti. La Società Porretta 1924, avendo chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierna riunione in persona del proprio Segretario munito di debita delega, il quale si richiama agli argomenti addotti nel proposto ricorso, insiste nella richiesta di riduzione dei provvedimenti assunti dal Giudice sportivo e precisa di non aver avuto alcuna notizia e/o comunicazione dei danni che avrebbe subito la vettura dell’ufficiale di gara nel periodo in cui è stata presa in consegna dal proprio dirigente addetto all’arbitro e parcheggiata all’interno dell’impianto sportivo. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che non vi siano ragioni per ridurre la sanzione pecuniaria deliberata dal Giudice sportivo sia per le intemperanze dei sostenitori del Porretta durante e al termine dell’incontro, sia per i comportamenti gravemente irriguardosi ai danni dell’arbitro posti in essere da tesserati della medesima società. Le condotte tenute dai calciatori Ferriero e Greco meritano invece, a giudizio di questa Corte, una sanzione disciplinare meno afflittiva rispetto a quella disposta dal Giudice di primo grado e questo perché alcuni aspetti del rapporto redatti dall’arbitro senza la dovuta precisione, si prestano a essere interpretati in senso favorevole alla tesi della reclamante non permettendo di distinguere con certezza le frasi pronunciate dall’uno e dall’altro calciatore e consentendo così di qualificare la loro condotta come genericamente irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in parziale accoglimento del ricorso presentato dalla società ASD PORRETTA 1924 conferma l’ammenda di EUR 250,00 inflitta alla società stessa mentre riduce la squalifica dei calciatori Riccardo FERRIERO e Federico GRECO a due giornate effettive di gara. Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.

 

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