C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 06/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 46 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. POVIGLIESE Avverso delibera di ripetizione della gara. Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Ravarino / Povigliese del 13/02/2019
CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA
Nr. 46 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ U.S. POVIGLIESE
Avverso delibera di ripetizione della gara. Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Ravarino / Povigliese del 13/02/2019
La Società U.S. POVIGLIESE propone rituale ricorso avverso la sopra detta decisione contestandone sia la forma che il merito. Sotto l’aspetto procedurale la ricorrente ritiene che il Giudice sportivo non avrebbe dovuto prendere in esame la certificazione del tecnico intervenuto in loco essendo questo un documento non rientrante nel novero degli “atti ufficiali” e che alla base della decisone del Giudice avrebbe dovuto esserci un vero e proprio ricorso presentato dalla società Ravarino nel rispetto delle norme procedurali vigenti e dunque preceduto da espressa riserva scritta e inviato per conoscenza anche alla stessa Povigliese con allegati i dovuti documenti probatori. In assenza di reclamo il Giudice sportivo avrebbe dovuto deliberare solamente in base a quanto scritto nel supplemento del referto arbitrale. Quanto al merito del ricorso, la reclamante evidenzia che il black-out elettrico riguardava solo l’impianto sportivo, terreno di gioco e spogliatoi, mentre la corrente elettrica era presente sia nelle case sia nelle strade dei dintorni; che non è stato chiarito da quale utenza è dipeso il guasto; che, infine, la società Ravarino non ha inteso fornire dichiarazioni ufficiali rilasciate da ENEL o dal Comune a riguardo del suddetto black-out. Per gli addotti motivi la Povigliese chiede la totale riforma della delibera assunta dal Giudice sportivo con conseguente punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0 a 3 a carico della società Ravarino. Nessuna delle società parti del procedimento in parola ha chiesto di essere ascoltata ed entrambe non sono presenti all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ravvisa che rispetto alle prospettate ragioni di merito, il ricorso della Povigliese meriti accoglimento. Ritiene infatti questa Corte che la dichiarazione scritta prodotta dalla società ospitante all’arbitro designato per la direzione della gara e da questi allegata al proprio rapporto ufficiale, tendente a dimostrare che il guasto all’impianto di illuminazione fosse addebitabile a una non meglio specificata “altra utenza”, non può considerarsi un elemento probatorio idoneo e sufficiente per provare che l’evento che ha impedito il regolare svolgimento dell’incontro sia stato effettivamente determinato da una causa di forza maggiore tale da escludere, per via dell’interruzione del nesso causale tra la condotta della società ospitante e l’avvenuto blackout elettrico, la responsabilità oggettiva della stessa società Ravarino così come stabilità e prevista dall’articolo 17 del C.G.S. Ravvisa la Corte che il documento prodotto dalla società ospitante e sulla base del quale il Giudice di primo grado ha fondato la propria decisone, è costituito da una dichiarazione redatta e sottoscritta non da un ente pubblico o quanto meno pubblicistico, bensì da un soggetto privato e che pertanto è priva delle caratteristiche minime per poter essere considerata un’attestazione accoglibile come veridica. Rileva infine questa Corte che la società Ravarino, una volta informata del ricorso della Povigliese, avrebbe ben potuto fornire ulteriori prove in merito alla circostanza che il guasto all’impianto d’illuminazione si era effettivamente verificato per una causa imprevedibile e non ricollegabile a un’insufficiente od omessa manutenzione. Invece nessuna controdeduzione, nessuna nota ufficiale dell’ENEL e nessuna perizia tecnica è pervenuta da parte della società Ravarino la quale, pertanto, va ritenuta oggettivamente responsabile della situazione che ha impedito il regolare svolgimento della gara e, a termini di regolamento, va punita con la perdita della gara stessa con il punteggio di 0 – 3. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna in accoglimento del ricorso presentato dalla società U.S. POVIGLIESE, riforma la delibera del Giudice sportivo presso il CRER e infligge alla società POL. RAVARINO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 – 3 Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto.
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