C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA Nr. 49 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SAN CLEMENTE Avverso provvedimento di omologazione della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Real S. Clemente / Athletic Poggio del 10/02/2019

CAMPIONATO DI PRIMA CATEGORIA

Nr. 49 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. REAL SAN CLEMENTE

Avverso provvedimento di omologazione della gara Decisione del Giudice Sportivo presso il CRER contenuta nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Real S. Clemente / Athletic Poggio del 10/02/2019

 

La Società ASD REAL SAN CLEMENTE ha presentato ricorso contro la decisione sopra indicata con la quale il Giudice sportivo del CRER ha respinto il reclamo che la medesima società aveva proposto per eccepire il regolare svolgimento della gara. Secondo la reclamante il Giudice sportivo, una volta accertata la mancata corrispondenza tra i giocatori schierati in campo dalla compagine dell’Athletic Poggio e quelli indicati nella relativa distinta, avrebbe dovuto riavvisare un errore tecnico dell’arbitro tale da condizionare il regolare svolgimento della partita. La ricorrente chiede pertanto che in riforma del giudizio di primo grado sia disposta la ripetizione della gara. La Società ASD REAL SAN CLEMENTE non ha chiesto di essere ascoltata e non è presente all’odierna riunione. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene il ricorso non meritevole di accoglimento atteso che il Giudice sportivo, dopo aver chiesto e ottenuto un esplicito ed esauriente supplemento di rapporto da parte dell’arbitro, ha correttamente applicato alla fattispecie in esame la disposizione dell’articolo 17 comma 7 del CGS che testualmente recita che non si applica la punizione sportiva della perdita della gara nel caso in cui l’identità di un calciatore sia accertata, così come è avvenuto nel caso in parola, in sede di giudizio ancorché i documenti presentati all’arbitro per l’identificazione prima della gara siano insufficienti. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia Romagna rigetta il ricorso della Società ASD REAL SAN CLEMENTE e conferma per intero la decisione del Giudice sportivo che ha omologato la gara in questione con il risultato conseguito sul campo. Anche relativamente all’attuale grado di giudizio si pone a carico della Società ASD REAL SAN CLEMENTE l’addebito della tassa reclamo non versata anticipatamente.

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