C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA Nr. 50 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. SALA BAGANZA Avverso squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore Mattia Mantovani. Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Inter Club Parma Sala / Baganza del 17/02/2019

CAMPIONATO DI TERZA CATEGORIA

Nr. 50 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.C.D. SALA BAGANZA

Avverso squalifica per cinque giornate inflitta al calciatore Mattia Mantovani. Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Parma contenuta nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Inter Club Parma Sala / Baganza del 17/02/2019

 

La Società A.C.D. SALA BAGANZA ha impugnato la summenzionata decisione del Giudice sportivo contestandone la portata in ragione del fatto che il calciatore Mattia Mantovani, caduto a terra assieme con un avversario a seguito di uno scontro di gioco, non avrebbe assolutamente colpito lo stesso calciatore antagonista con un calcio alla testa e, anche nel caso in cui ci fosse stato un contatto fisico, ciò sarebbe avvenuto non per volontà del Mantovani, ma in modo del tutto involontario. Precisa inoltre la ricorrente che nel frangente sopra descritto il Mantovani è stato vittima di un’aggressione di inaudita violenta che ha scosso gli animi dei propri calciatori al punto da indurli a non proseguire l’incontro. Per quanto precede e dopo aver indicato i nominativi di una serie di persone che hanno assistito ai fatti in questione e delle quali si chiede la convocazione come testi, la società reclamante conclude chiedendo che, in via principale, sia disposto l’annullamento della squalifica ovvero, in via subordinata, che si deliberata una congrua riduzione. La Società ACD SALA BAGANZA ha chiesto di essere sentita ed è presente all’odierna riunione in persona di un dirigente munito di valida delega il quale si riporta alle motivazioni del reclamo precisando di voler essenzialmente far valere lo sconto di pena richiesto in sede sportiva, nel ricorso amministrativo contro il provvedimento di DASPO comminato contro il proprio tesserato Mattia Mantovani e ribadendo che costui non ha inferto alcun calcio all’avversario essendosi limitato a trattenerlo per la maglia. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale in primo luogo rigetta, in quanto inammissibili, le istanze istruttorie della ricorrente volte all’audizione di testimoni posto che, in ambito regionale della LND e del settore per l’attività giovanile e scolastica, i provvedimenti degli organi di giustizia sportiva vengono adottati unicamente sulla base delle risultanze dei documenti ufficiali. A quest’ultimo riguardo la Corte ha sentito l’arbitro della gara il quale, a completamento di quanto riportato a referto, ha precisato che il pestone alla testa del Signor Palmieri da parte del Signor Mantovani è stato involontario. In base alle precisazioni fornite dell’arbitro dell’incontro ritiene questa Corte che il ricorso in parola sia meritevole di accoglimento e che la sanzione disciplinare inflitta dal Giudice sportivo di Parma debba essere adeguatamente ridotta e resa conforme al peraltro scomposto e potenzialmente pericoloso fallo di gioco che risulta abbia commesso lo stesso calciatore Mantovani ai danni dell’avversario. PQM

La Corte Sportiva d’Appello Territoriale dell’Emilia-Romagna riduce a due giornate effettive di gara la squalifica del calciatore Mattia Mantovani. Nulla dispone relativamente alla tassa reclamo non versata essendo stato il ricorso accolto. Nr. 51 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ A.S.D. QUARTO F.C Avverso squalifica per tre giornate inflitta al calciatore Manuel Maiorelli Decisione del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 32 del 20/02/2019 Gara: Villanova Calcio / Quarto F.C. del 17/02/2019 La Società ASD QUARTO FC propone reclamo avverso il sopra meglio specificato provvedimento disciplinare presentando un ricorso che non può essere preso in considerazione essendo privo di sottoscrizione da parte di un legale rappresentate della stessa società ricorrente. PQM La Corte Sportiva d’Appello Territoriale presso il CRER rigetta il ricorso della società A.S.D. Quarto F.C. dichiarandolo inammissibile e conferma la squalifica per tre giornate effettive di gara inflitta al calciatore Manuel MAIORELLI Dispone l’addebito della tassa reclamo non versata a carico della Società ASD QUARTO FC.

 

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