C.R. EMILIA ROMAGNA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 35 del 13/03/2019 – Delibera – CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI Nr. 53 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ANTAL PALLAVICINI Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Gianluigi ARMILLOTTA Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 33 del 27/02/2019 Gara: Real Casalecchio – Antal Pallavicini del 20/02/2019

CAMPIONATO ALLIEVI PROVINCIALI

Nr. 53 – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ ANTAL PALLAVICINI

Avverso squalifica per tre giornate di gara inflitta al calciatore Gianluigi ARMILLOTTA Delibera del Giudice Sportivo presso la Delegazione Provinciale di Bologna contenuta nel C.U. nr. 33 del 27/02/2019 Gara: Real Casalecchio – Antal Pallavicini del 20/02/2019

 

La Società Antal Pallavicini Bologna reclama avverso la suddetta decisione del Giudice Sportivo ponendo in evidenza che nel preciso momento in cui l’arbitro ha decretato la fine della gara con il triplice fischio finale, il proprio calciatore Armillotta, deluso per l’esito dell’incontro e che per di più era appena stato vittima di un fallo da parte di un avversario, avrebbe scagliato un pugno di sabbia per terra e urlato un’imprecazione che non era assolutamente diretta nei confronti dell’arbitro come peraltro lo stesso calciatore avrebbe avuto modo di spiegare all’ufficiale di gara al termine dell’incontro e in modi pacati. Per i motivi come sopra riassunti la società ricorrente ritiene eccessiva una squalifica per 3 giornate di gara e ne chiede la riduzione a una sola giornata. La Società Antal Pallavicini che aveva chiesto di essere ascoltata, è presente all’odierno dibattimento rappresentata da un dirigente delegato dal Presidente il quale si riporta alle motivazioni addotte nel proposto ricorso ribadendo che il calciatore Armillotta non ha scagliato il pallone violentemente a terra, come si legge nell’impugnato provvedimento, ma solo una manciata di sabbia e che la contestuale imprecazione che ha pronunciato non era diretta all’Arbitro. Letto il reclamo ed esaminati gli atti ufficiali, che a fini disciplinari costituiscono piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale ritiene che il comportamento del giovane calciatore Gianluigi Armillotta possa essere considerato come condotta irriguardosa nei confronti dell’ufficiale di gara e come tale sanzionato con due giornate di squalifica ai sensi dell’articolo 19 comma 4 lettera a) del CGS, non ravvisandosi nella fattispecie la sussistenza di particolari circostanze aggravanti. PQM La Corte Sportiva D’Appello Territoriale presso il CRER, in parziale accoglimento del proposto reclamo, riduce a due giornate la squalifica inflitta al calciatore GIANLUIGI ARMILLOTTA. Nulla dispone in merito alla tassa reclamo essendo stato il ricorso accolto.

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