C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 08 del 29/08/2018 – Delibera – 3. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Rodolfo Bacchini nonché della società A.S.D. Unione Calcio Riccione

3. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Rodolfo Bacchini nonché della società A.S.D. Unione Calcio Riccione

Con nota 12.06.2018, n. 13376/752 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni, - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S.; -vista la proposta del Sostituto Procuratore Federale Avv. Salvatore Casula; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. RODOLFO BACCHINI, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. UNIONE CALCIO RICCIONE, della violazione dell’art.1bis, comma 1, del C.G.S., per non essersi opposto a che venisse apposta una sottoscrizione apocrifa nell’atto di convocazione dell’assemblea associativa della stessa Società del 04.04.2016 indetta per l’elezione del nuovo Consiglio Direttivo della Società e per la violazione dell’art. 1 bis comma 3 del C.G.S., per non essersi presentato all’audizione disposta dagli organi inquirenti in data 05.04.2018, senza addurre alcun legittimo impedimento. - La Società A.S.D. UNIONE CALCIO RICCIONE a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, art. 4, commi 1, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalla persona sopra menzionata al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, come indicato. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno chiesto di essere sentite e sono presenti all’odierno dibattimento rappresentate e difese da un avvocato di fiducia munito di valida delega. Il Rappresentante della Procura Federale, in persona del Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - mesi 4 d’inibizione a carico del Sig. Rodolfo Bacchini - ammenda di € 400,00 a carico della società ASD Unione Calcio Riccione. Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate eque e giustificate le sanzioni oggetto dell’avvenuto patteggiamento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a di infliggere al Sig. Rodolfo Bacchini 4 mesi d’inibizione e alla società ASD Unione Calcio Riccione Euro 400,00 d’ammenda Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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