C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 09 del 05/09/2018 – Delibera – 9. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori VITALI GIANFRANCO, RUFFONI MATTIA, CAZZANTI DIEGO nonché della società A.S.D. POL. MAGNAVACCA

9. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori VITALI GIANFRANCO, RUFFONI MATTIA, CAZZANTI DIEGO nonché della società A.S.D. POL. MAGNAVACCA

 

Con nota 22.06.2018, n. 13904/709 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale facenti funzioni ed il Procuratore Federale Aggiunto Interregionale, - visto l’art. 32, comma 4 del C.G.S. e 43 comma 1 e 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi;

- hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. VITALI GIANFRANCO, Presidente della Società A.S.D. POL. MAGNAVACCA, della violazione dell’art.1bis, comma 1, in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., artt. 7, comma 1 dello Statuto Federale, art. 39 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore CAZZANTI DIEGO, per aver consentito l’utilizzo dello stesso, nel corso delle gare: CONSANDOLO - MAGNAVACCA del 24.09.2017; SPORT EMILIA - MAGNAVACCA dell’ 01.10.2017; MAGNAVACCA - FUNO dell’08.10.2017; GALEAZZA - MAGNAVACCA del15.10.2017; MAGNAVACCA - MASSESE CASELLI 2000 del 22.10.2017; MESOLA -MAGNAVACCA del 29.10.2017; MAGNAVACCA – NUOVA CODIGORESE dell’01.11.2017; MAGNAVACCA - XII MORELLI del 05.11.2017; valevoli per il campionato di Prima Categoria. - Il Sig. RUFFONI MATTIA, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società A.S.D. POL. MAGNAVACCA, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,commi 1 e 5, art. 39 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società, in occasione delle gare: CONSANDOLO - MAGNAVACCA del 24.09.2017; SPORT EMILIA-MAGNAVACCA dell’ 01.10.2017; MAGNAVACCA-FUNO dell’08.10.2017; GALEAZZA - MAGNAVACCA del15.10.2017; MAGNAVACCA - MASSESE CASELLI 2000 del 22.10.2017; MESOLA - MAGNAVACCA del 29.10.2017; MAGNAVACCA -NUOVA CODIGORESE dell’01.11.2017; MAGNAVACCA - XII MORELLI del 05.11.2017; valevoli per il campionato di Prima Categoria, in cui è stato impegnato in posizione irregolare, in quanto non tesserato, il giocatore CAZZANTI DIEGO, sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare tesseramento del calciatore, poi consegnata ai Direttori di gara e consentendo così che lo stesso prendesse parte alle gare senza averne titolo. - Il Sig. CAZZANTI DIEGO, calciatore della Società A.S.D. POL. MAGNAVACCA, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, delle gare: CONSANDOLO - MAGNAVACCA del 24.09.2017; SPORT EMILIA - MAGNAVACCA dell’ 01.10.2017; MAGNAVACCA - FUNO dell’08.10.2017; GALEAZZA - MAGNAVACCA del15.10.2017; MAGNAVACCA - MASSESE CASELLI 2000 del 22.10.2017; MESOLA - MAGNAVACCA del 29.10.2017; MAGNAVACCA - NUOVA CODIGORESE dell’01.11.2017; MAGNAVACCA - XII MORELLI del 05.11.2017; valevoli per il campionato di Prima Categoria, senza averne titolo perché non tesserato. - La Società A.S.D. POL. MAGNAVACCA, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno chiesto di essere sentite e sono presenti all’odierno dibattimento rappresentate da un avvocato di fiducia munito di valida procura speciale. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, comunica di avere trovato un accordo con i soggetti deferiti ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 50 giorni d’inibizione a carico del Sig. Gianfranco Vitali (Presidente); - 40 giorni d’inibizione a carico del Sig. Mattia Ruffoni (Dirigente); - 3 giornate di squalifica a carico del calciatore Diego Cazzanti; - ammenda di € 300,00 più 1 punto di penalizzazione a carico della società Polisportiva Magnavacca. Il Tribunale, - letti i deferimenti riuniti per connessione; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - considerate sostanzialmente eque e giustificate le sanzioni disciplinari frutto dell’avvenuto patteggiamento con il Rappresentante della Procura Federale; - ritenuto peraltro maggiormente conveniente, per evitare dubbi sulle competizioni nelle quali va effettivamente scontata la squalifica del calciatore Cazzanti, disporre la stessa a tempo anziché a giornate; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a di infliggere al Sig. Franco Vitali 50 giorni d’inibizione, al Sig. Mattia Ruffoni 40 giorni d’inibizione, al Sig. Diego Cazzanti una squalifica fino a tutto il 23 settembre 2018 e alla società ASD Pol. Magnavacca Euro 300,00 d’ammenda oltre a 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato di Prima Categoria della stagione sportiva 2018/2019. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it