C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 11 del 19/09/2018 – Delibera – 13 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor FASOLINO GIULIANO, TURA ANDREA, COVIELLO MARCO JOSEPH nonché della Società ASD SAN LAZZARO CALCIO
13 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO
A carico del Signor FASOLINO GIULIANO, TURA ANDREA, COVIELLO MARCO JOSEPH nonché della Società ASD SAN LAZZARO CALCIO
Con nota 21.08.2018, n. 1810/869 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S. - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dr. Vincenzo Postiglione - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. FASOLINO GIULIANO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. SAN LAZZARO CALCIO, della violazione dell’art.1bis, comma 1, del C.G.S. in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S. anche in relazione all’art.7, comma 1 dello Statuto Federale, 39 e 43, commi 1 e 6 delle N.O.I.F. per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore COVIELLO MARCO JOSEPH e a far sottoporre il medesimo agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e di dotarlo di specifica copertura assicurativa, nonché di aver consentito l’utilizzo dello stesso, pur sapendolo in posizione non regolare nel corso della gara: San Lazzaro-Maranello dell’01 ottobre 2017 valevole per il campionato Allievi Interprovinciale del C.R.E.R.. - Il Sig. TURA ANDREA Dirigente Accompagnatore Ufficiale all’epoca dei fatti della Società A.S.D. SAN LAZZARO CALCIO, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 61,, commi 1 e 5, 39 e 43 art. commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver svolto funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra, in occasione della gara: San Lazzaro-Maranello dell’01 ottobre 2017 valevole per il campionato Allievi Interprovinciale del C.R.E.R., in cui è stato utilizzato il calciatore COVIELLO MARCO JOSEPH in posizione non regolare e sottoscrivendo la distinta di gara con attestazione di regolare posizione dello stesso calciatore, consentendo così he il medesimo partecipasse alla gara sopra menzionata senza averne titolo e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini dell’idoneità sportiva e per questo senza copertura assicurativa. - Il Sig. COVIELLO MARCO JOSEPH, calciatore all’epoca dei fatti ma non tesserato per la Società A.S.D. SAN LAZZARO CALCIO, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 5, del C.G.S. in relazione all’art.10, commi 2 del C.G.S. e artt. 39 e 43 art. commi 1 e 6 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: Campionato di Allievi Interprovinciale San Lazzaro-Maranello dell’01 ottobre 2017, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi dotato di copertura assicurativa. Effettuate ritualmente le notifiche, le parti deferite hanno fatto richiesta di audizione e sono personalmente presenti all’odierno dibattimento.
Il Rappresentante della Procura Federale che per un improvviso impedimento non è fisicamente presente all’odierna riunione, ma che vi partecipa in conferenza telefonica, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del Presidente GIULIANO FASOLINO giorni 45 d’inibizione; · a carico del Dirigente ANDREA TURA giorni 30 d’inibizione; · a carico del calciatore MARCO JOSEPH COVIELLO 1 giornata di squalifica; · a carico della Società ASD SAN LAZZARO CALCIO un’ammenda di Euro 150 e un 1 punto di penalizzazione da scontare nel Campionato Allievi Interprovinciali stagione 2017/2018. Sono presenti all’odierno dibattimento, difese e rappresentate da un avvocato di fiducia munito di valida delega, la Società deferita in persona dell’attuale nuovo presidente, il dirigente Sig. Andrea Tura nonché l’esercente la potestà genitoriale sul calciatore minorenne Marco Joseph Coviello. Non è invece presente né ha inviato memorie difensive l’ex Presidente della società San Lazzaro, Sig. Giuliano Fasolino. Il legale delle parti deferite ammette che per un disguido assolutamente involontario, il giovane calciatore Coviello fu effettivamente inserito nella distinta della gara San Lazzaro – Maranello, valida per il Campionato Allievi Interprovinciali, entrando in campo solo negli ultimi 10 minuti dell’incontro. Si rileva che questo brevissimo spezzone di gara è stato l’unico momento nel quale il calciatore ha giocato in posizione irregolare quanto al tesseramento. Si chiede pertanto che le sanzioni, che peraltro ricadranno su una società profondamente rinnovata rispetto a quella della stagione precedente e alla quale si riferisce la condotta illecita in discussione, siano improntate alla massima clemenza possibile. Il Tribunale, - letto il deferimento; - acquisite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S. D e l i b e r a D’infliggere al Sig. Giuliano Fasolino, già Presidente della Società deferita, 45 giorni d’inibizione, al Dirigente Sig. Andrea Tura 20 giorni d’inibizione, al calciatore Marco Joseph Coviello la squalifica fino a tutto il 27 settembre 2018 e a carico della Società A.S.D. San Lazzaro Calcio € 100,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.
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