C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 24/10/2018 – Delibera – 14 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Giuseppe Foschini e Lorenzo Bertoni nonché della società USD Virtus Faenza

 

14 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Giuseppe Foschini e Lorenzo Bertoni nonché della società USD Virtus Faenza

 

Con nota 12.09.2018, n. 2422/1296 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Francesco Vignoli; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. BERTONI LORENZO, all’epoca dei fatti Presidente della Società U.S.D. VIRTUS FAENZA, per aver violato i doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli art.1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 25 e 28 del regolamento del S.G.S., e del C.U. n.1 del S.G.S. per la s/s 2017/2018, punto 2.6, per aver organizzato nel settembre del 2017 il torneo Lisandra Michelini, riservato alla categoria esordienti del 2006, senza autorizzazione della F.I.G.C - Il Sig. FOSCHINI GIUSEPPE, all’epoca dei fatti Dirigente della Società U.S.D. VIRTUS FAENZA, per aver violato i doveri di osservanza delle norme e degli atti federali nonché i principi di lealtà, correttezza e probità di cui agli art.1 bis, comma 1, del C.G.S. in relazione agli artt. 25 e 28 del regolamento del S.G.S., e del C.U. n.1 del S.G.S. per la s/s 2017/2018, punto 2.6, per aver organizzato nel settembre del 2017 il torneo Lisandra Michelini, riservato alla categoria esordienti del 2006, senza autorizzazione della F.I.G.C. - la Società USD VIRTUS FAENZA a titolo di responsabilità diretta e oggettiva ai sensi dell’art. 4 commi 1 e 2 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche, i Signori Lorenzo Bertoni e Giuseppe Foschini sono presenti all’odierno dibattimento mentre nessuno è presente in rappresentanza della Società Virtus Faenza. Il Rappresentante della Procura Federale, in persona del Dott. Vincenzo POSTIGLIONE, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite presenti al dibattimento ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 4 mesi d’inibizione a carico del Sig. Lorenzo BERTONI (ex Presidente) - 6 mesi d’inibizione a carico del Sig. Giuseppe FOSCHINI (Dirigente) Per quanto riguarda invece la Società deferita USD Virtus Faenza il Rappresentante della Procura Federale, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che ne venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità e che alla stessa sia inflitta un’ammenda di € 900,00 Il Tribunale, - letto il deferimento; - considerate le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - preso atto delle risultanze della procedura di patteggiamento; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite;

- visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S., D e l i b e r a di infliggere al già Presidente della Società Virtus Faenza Sig. Lorenzo BERTONI 4 mesi d’inibizione, al Dirigente Sig. Giuseppe Foschini 6 mesi d‘inibizione e a carico della Società USD Virtus Faenza l’ammenda di Euro 600,00 Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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