C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 16 del 24/10/2018 – Delibera – 15 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Signor Roberto Valeriani nonché della Società ASD Etrusca 2010

15 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Signor Roberto Valeriani nonché della Società ASD Etrusca 2010

 

Con nota 12.09.2018, n. 2400/788 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale; - visti gli artt. 32 ter, comma 4, e 46, comma 6, del C.G.S. e 43, comma 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore avv. Massimiliano di Francesco; - hanno deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. VALERIANI ROBERTO, all’epoca dei fatti Presidente della Società A.S.D. ETRUSCA 2010 della violazione dell’art.1bis, commi 1 (principi di lealtà, correttezza e probità) del C.G.S., e artt.25 comma 3 (i tornei sono soggetti di approvazione dai competenti Organi Federali nel rispetto delle normative vigenti) e 28 del Regolamento S.G.S. (le società, i dirigenti, i tesserati e quant’altri operano in ambito federale sono tenuti alla osservanza delle norme del presente Regolamento nonché di quelle statutarie e quelle contenute negli altri Regolamenti Federali in quanto applicabili all’attività giovanile e scolastica), per aver organizzato il torneo giovanile “Valle e Delizie” riservato a giocatori nati nel 2004, svoltosi il 03.09.2017 a Gambulaga (FE) in assenza della prescritta autorizzazione degli Organi Federali. - la Società A.S.D. ETRUSCA 2010, a titolo di responsabilità diretta, art. 4 comma 1, per le violazioni addebitate al proprio Presidente Sig. Valeriani Roberto al momento dei fatti. Effettuate ritualmente le notifiche, il Sig. Roberto Valeriani è personalmente presente all’odierno dibattimento sia in proprio sia in qualità di legale rappresentante della società che presiede. Il Rappresentante della Procura Federale dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: · a carico del Presidente ROBERTO VALERIANI mesi 4 d’inibizione · a carico della Società ASD ETRUSCA 2010 un’ammenda di Euro 400,00 La parte deferita Sig. Valeriani ammette il fatto così come accertato in sede d’indagine, ma precisa che si è trattato di una mera dimenticanza avvenuta peraltro una singola volta posto che per tutti i precedenti tornei organizzati dalla società Etrusca è sempre stata richiesta la necessaria autorizzazione alla FIGC. Sottolineando che si è trattato di una mancanza involontaria dalla quale non sono derivati utili economici alla società e mettendo altresì in evidenza che tutta l’attività societaria si basa sul più assoluto volontariato, si chiede che siano applicate le sanzioni minime di legge. Il Tribunale, - letto il deferimento; - acquisite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - considerate le argomentazioni difensive addotte dalle parti deferite; - valutato che il comportamento messo in atto dalle parti deferite integra le violazioni come sopra alle stesse attribuite; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.

D e l i b e r a D’infliggere al Sig. Roberto Valeriani 2 mesi d’inibizione e a carico della Società A.S.D. Etrusca 2010 € 200,00 di ammenda. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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