C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14/11/2018 – Delibera – 17 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Dario Corsini ed Elia Coppola nonché della società ASD Castellarano

17 . DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Dario Corsini ed Elia Coppola nonché della società ASD Castellarano

 

Con nota 09.10.2018, n. 3419/1282 pf 17-18, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter, comma 4 del C.G.S.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Salvatore Casula; - ha deferito a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano:

- il Sig. CORSINI DARIO, Presidente della Società A.S.D.CASTELLARANO all’epoca dei fatti, della violazione dell’art.1bis, comma 1, del G.G.S. in relazione all' art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39, comma 2, delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento riferibile all’attività sportiva e per aver consentito che venisse apposta la firma apocrifa della Signora Maria Rosaria Barone, madre del calciatore minorenne Elia Coppola, sul modulo di tesseramento o comunque per aver omesso di vigilare sull’autenticità delle sottoscrizioni apposte sul modulo di tesseramento, per la stagione sportiva 2015/2016 con la sopra citata società A.S.D. CASTELLARANO. - il Sig. COPPOLA ELIA, calciatore della Società A.S.D.CASTELLARANO all’epoca dei fatti, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1,CGS, in combinato disposto con gli artt. 10, comma 2, del C.G.S., 39 commi 2 delle N.O.I.F., per essere venuto meno ai doveri di lealtà, correttezza e probità da tenere in ogni comportamento comunque riferibile all’attività sportiva e per aver concorso con altra persona non tesserata o comunque per non essersi opposto a che venisse da costui apposta la firma apocrifa di sua madre signora Maria Rosaria Barone sul modulo di tesseramento. - la Società A.S.D.CASTELLARANO a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 4, commi 1 e 2, del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra menzionate al momento dei fatti, e, comunque, nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata, ai sensi dell'art. 1 bis, comma 1 del C.G.S. Effettuate ritualmente le notifiche la sola parte deferita Elia Coppola ha presentato una memoria difensiva e ha chiesto l’audizione all’odierna udienza, mentre nulla è pervenuto dalle altre parti deferite Dario Corsini e ASD Castellarano. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Massimo ADAMO, dopo ampia disamina dei fatti, chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano inflitte le seguenti sanzioni sportive: - mesi tre d’inibizione a carico del Presidente Dario Corsini - mesi uno di squalifica a carico del calciatore Elia Coppola - Euro 300,00 di ammenda a carico della società A.S.D. Castellarano La parte deferita Elia Coppola è presente all’odierna riunione rappresentata e difesa da un avvocato di fiducia il quale si richiama alla memoria difensiva in precedenza prodotta ribadendo che il proprio assistito, calciatore ancora minorenne all’epoca dei fatti e al momento non più tesserato per alcuna società affiliata alla FIGC, non può essere ritenuto responsabile di alcuna violazione dei principi di lealtà, probità e correttezza non avendo concorso con il padre all’apposizione della firma apocrifa della madre. Contesta, la difesa del Coppola, l’affermazione della Procura Federale per cui il medesimo calciatore avrebbe fornito in sede d’indagini dichiarazioni inverosimili e contraddittorie e sottolinea che in ogni caso non vi sarebbe ragione di procedere nei confronti dell’allora minore Elia Coppola in quanto, secondo il costante orientamento della giurisprudenza sportiva, per la richiesta di tesseramento, rientrando negli atti di ordinaria amministrazione, viene ritenuta sufficiente la sottoscrizione anche di un solo dei due genitori esercenti la potestà genitoriale sul figlio minore. Per tutti i motivi sopra illustrati il legale del calciatore Elia Coppola chiede il rigetto del deferimento con conseguente proscioglimento da ogni incolpazione. Il Tribunale, - letto il deferimento; - considerate le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - ritenute sostanzialmente condivisibili le difese addotte dalla parte deferita Elia Coppola; - ritenuto pertanto che il comportamento messo in atto da quest’ultimo calciatore, all’epoca dei fatti ancora minorenne e tesserato per la società ASD Castellarano, non possa essere considerato come una concreta violazione dei principi sanciti dall’articolo 1 bis del C.G.S.; - ritenuto che la condotta omissiva addebitabile al Presidente del Castellarano, Sig. Dario Corsini, per non aver vigilato sull’apposizione delle firme in una richiesta di tesseramento di un proprio calciatore, sia connotata da un’incidenza non particolarmente lesiva dei principi di lealtà, correttezza e probità; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a

di prosciogliere il Sig. Elia Coppola da ogni addebito, d’infliggere al già Presidente della Società Castellarano Sig. Dario Corsini la sanzione sportiva dell’ammonizione con diffida, di non adottare alcun provvedimento sanzionatorio a carico della Società A.S.D. Castellarano. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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