C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 23 del 12/12/2018 – Delibera – 18. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico dei Signori Roberto Cavina, Marco Casadio, Alberto Nanni nonché della società A.R.S. Riolo Terme

18. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico dei Signori Roberto Cavina, Marco Casadio, Alberto Nanni nonché della società A.R.S. Riolo Terme

 

Con nota 24.10.2018, n. 3951/146 pf 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - visto l’art. 32 ter, comma 4, del C.G.S. e 43 commi 1 d 6 delle N.O.I.F.; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Dott. Roberto Rinaldi; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. CAVINA ROBERTO, all’epoca dei fatti Presidente della Società RIOLO TERME, della violazione dell’art.1bis, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S., art. 7 comma 1 dello Statuto Federale, 39 delle N.O.I.F., per avere omesso di provvedere al regolare tesseramento del giocatore NANNI ALBERTO e per aver consentito l’utilizzo, sapendolo in posizione non regolare, nel corso della gara RIOLO TERME - MASSALOMBARDA del 24.032018 VALEVOLE PER IL CAMPIONATO Juniores della Delegazione di Ravenna. - Il Sig. CASADIO MARCO, Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Società RIOLO TERME, della violazione dell’art. 1 bis, comma 1 e 10, comma 2 del C.G.S. e artt. 39, 43 commi 1 e 6 e 61 comma 5 delle N.O.I.F., per aver svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della squadra della stessa Società nel corso della gara sopra indicata RIOLO TERME – MASSALOMBARDA sottoscrivendo la distinta con attestazione di regolare posizione del calciatore, poi consegnata al Direttore di gara, e consentendo così che lo stesso prendesse parte alla gara senza averne il titolo.

- il Sig. NANNI ALBERTO, calciatore della Società RIOLO TERME, per rispondere della violazione di cui all’art. 1 bis, comma 1 e 5, in relazione all’ art. 10, comma 2, del C.G.S., art. 39 delle N.O.I.F., per aver disputato, la gara: RIOLO TERME - MASSALOMBARDA del 24.03.2018 valevole per il Campionato Juniores della Delegazione di Ravenna, senza averne titolo in quanto non tesserato. - la Società RIOLO TERME, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 5 commi 1 e 2 del C.G.S., per i comportamenti posti in essere dalle persone sopra citate alla quale appartenevano al momento dei fatti e nei confronti o nel cui interesse era espletata l’attività sopra contestata, ai sensi dell’art.1bis, comma 5 del C.G.S. Effettuate ritualmente le parti deferite hanno presentato una memoria difensiva e hanno chiesto l’audizione all’odierna udienza. Il Rappresentante della Procura Federale, Avv. Marco Stefanini, comunica di avere trovato un accordo con le parti deferite presenti al dibattimento ai sensi degli articoli 24 e 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva e deposita agli atti del procedimento i relativi verbali di patteggiamento che prevedono: - 30 giorni d’inibizione a carico del Sig. Roberto Cavina (Presidente) - una giornata di squalifica a carico del calciatore Alberto Nanni - € 100,00 di ammenda a carico della società Riolo Terme Lo stesso Rappresentante della Procura Federale rileva che il deferimento del Dirigente Sig. Marco Casadio è stato il frutto di un errore materiale posto che per i medesimi fatti oggetto del presente procedimento, il suddetto tesserato è già stato a suo tempo sanzionato dal competente Giudice sportivo. In forza del principio ne bis in idem il Rappresentante della Procura Federale chiede dunque che sia pronunciato il non luogo a procedere nei confronti del Sig. Marco Casadio. Il Tribunale, - letto il deferimento; - preso atto dell’intervenuto accordo tra Rappresentante della Procura Federale e le parti deferite; - ritenute sostanzialmente eque le sanzioni sportive così come concordate a seguito della procedura di patteggiamento; - accertato che in effetti il Sig. Marco Casadio ha già subito un provvedimento disciplinare per i fatti che gli sono contestati con il presente atto di deferimento; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a d’infliggere al Presidente della Società Riolo Terme Sig. Roberto Cavina l’inibizione per giorni 30, al calciatore Alberto Nanni la squalifica per una giornata di gara da scontare nel Campionato Juniores Provinciale attualmente in corso, alla società A.R.S. Riolo Terme un’ammenda di € 100,00 nonché di prosciogliere il Dirigente Marco Casadio da ogni ulteriore addebito. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

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