C.R. EMILIA ROMAGNA – Tribunale Federale Territoriale – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 24 del 19/12/2018 – Delibera – 20. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO A carico del Sig. Giorgio Armas nonché della società G.S. Cagliari 1972 ASD

 

20. DEFERIMENTO DISPOSTO DAL SOSTITUTO PROCURATORE FEDERALE AGGIUNTO

A carico del Sig. Giorgio Armas nonché della società G.S. Cagliari 1972 ASD

 

Con nota 12.11.2018, n. 4601/379 pf 18-19, il Procuratore Federale Interregionale; - vista la proposta del Sostituto Procuratore Avv. Enrico Liberati; - deferisce a questo Tribunale Federale Territoriale le parti sopra indicate, perché rispondano: - Il Sig. ARMAS GIORGIO, all’epoca dei fatti Presidente della Società G.S. CAGLIARI 1972 ASD, della violazione dell’art.1bis, comma 1 e 5, del C.G.S, per aver a margine e in sede di commento di quanto occorso in occasione della gara G.S. CAGLIARI1972 / ACCADEMY FOR FOOTBALL del 14.10.2018 valevole per il campionato di Terza Categoria stagione sportiva 2018/2019, gravemente leso l’onore, la reputazione e il prestigio del Direttore di gara Signor Scialpi Domenico e dell’intera classe arbitrale, postando, o consentendo, o non impedendo che fossero postate (culpa in vigilando), le seguenti frasi sulla pagina ufficiale Facebook della Società Cagliari: “Quanto scrivo riguarda i fatti della quinta giornata di terza categoria, quando la nostra squadra e i ragazzi dell’Accademy For Football si sono scontrati in campionato. Non entriamo nelle decisioni tecniche del direttore di gara, non ci interessa. Ci interessa che abbia scritto un SACCO DI CAZZATE sul fatto che abbia calciato con violenza il pallone a un metro e mezzo provocandogli dolore. Ci interessa che abbia scritto che gli abbia provocato forte dolore e difficoltà nella respirazione. Difficolta talmente grave che subito dopo ha emesso 3 potenti fischi e se ne è andato via negli spogliatoi. Ci interessa che abbia scritto che entrambe le squadre si sono presentate in ritardo quando entrambe le squadre erano dalle 15.10 ad attendere fuori dallo spogliatoio il direttore per l’appello. Ci interessa che per colpa di qualcuno ci rimetta l’immagine di un’intera squadra di calcio che da 46 anni è presente sul territorio bolognese, adesso stiamo agendo in modo da tutelare la nostra immagine violentata da un racconto fantasioso dell’arbitro e ancora (in risposta a quanto condiviso sull’argomento da un utente) certi arbitri hanno determinati tipi di protezione” - la Società G.S. CAGLIARI 1972 a titolo di responsabilità diretta e ai sensi degli articoli 4 commi 1 e 5 comma 2 del C.G.S., per la condotta quale sopra descritta ascrivibile al proprio, all’epoca dei fatti, Presidente. Effettuate ritualmente le notifiche, parti deferite non hanno presentato memorie difensive, non hanno chiesto di essere ascoltate e non sono presenti all’odierno dibattimento. Il Rappresentante della Procura Federale, Dott. Vincenzo Postiglione, dopo ampia disamina dei fatti chiede che venga riconosciuta e dichiarata la responsabilità delle parti deferite e che alle stesse siano applicate le seguenti sanzioni disciplinari: - mesi uno d’inibizione a carico del Sig. Giorgio Armas (Presidente) - ammenda di € 300,00 a carico della società G.S. Cagliari 1972 Il Tribunale, - letto il deferimento; - sentite le richieste del Rappresentante della Procura Federale; - valutato che le affermazioni utilizzate dal Sig. Armas per criticare sui social l’operato arbitrale, pur rientrando nel diritto a esprimere liberamente il proprio pensiero, contengono allusioni che contrastano con i principi dell’etica sportiva così come definiti dall’articolo 1 bis del Codice di Giustizia Sportiva; - ritenuto tuttavia che le espressioni come sopra riportate, per quanto ingiustificate e sconvenienti, abbiano un rilievo disciplinare non particolarmente grave; - visti gli artt. 18 e 19 del C.G.S.; D e l i b e r a d’infliggere al Presidente della Società G.S. Cagliari 1972, Sig. Giorgio Armas, la sanzione dell’ammonizione con diffida e di prosciogliere la società G.S. Cagliari 1972 ASD. Manda alla Segreteria del C.R.E.R. per le comunicazioni di rito.

 

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