C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 03/10/2018 – Delibera – GARA: ANZOLAVINO CALCIO – CORTICELLA del 29/09/2018
GARA: ANZOLAVINO CALCIO - CORTICELLA del 29/09/2018
Il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 48’ del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 20 Sig. Dervishi Metian (Soc. Corticella); Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dall’ Ufficio Tesseramento presso il CRER, su richiesta del Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso; Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.29 comma 4 lett. a) del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, nonché per effetto dell’art.17 comma 5 lett.a) P.T.M. questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera: • di infliggere alla Società Corticella la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 3-0; • di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Corticella Sig. Valtorta Alessandro fino al 17/10/2018 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.1bis C.G.S); • di infliggere alla Soc. Corticella l’ammenda di euro 150,00.