C.R. EMILIA ROMAGNA – Giudice Sportivo – 2018/2019 – figc-dilettanti-er.it – atto non ufficiale – CU N. 19 del 14/11/2018 – Delibera – GARE DEL 11/11/2018 GARA: BELLARIA IGEA MARINA – VERUCCHIO

GARE DEL 11/11/2018 GARA: BELLARIA IGEA MARINA – VERUCCHIO

Il Giudice Sportivo ha esaminato gli atti relativi alla gara in epigrafe ed ha constatato che al 30’ del secondo tempo l’arbitro ha ammonito il calciatore n° 18 Sig.Vasili Marden Soc. Bellaria Igea Marina; Rilevato che a seguito degli accertamenti esperiti dal Giudice Sportivo, è stato accertato che il suddetto calciatore non risulta essere in regola con il tesseramento per la stagione sportiva in corso; Considerato che sulla base di quanto previsto dall’art.29 comma 4 lett. a) del C.G.S questo organo giudicante può instaurare anche d’ ufficio un procedimento, nonché per effetto dell’art.17 comma 5 lett. a) P.T.M. questo Giudice Sportivo conseguentemente delibera:

· di infliggere alla Società Bellaria Igea Marina la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; · di inibire il Dirigente Accompagnatore Ufficiale della Soc. Bellaria Igea Marina Sig. Pirani Marco fino al 28/11/2018 per aver inserito in distinta e fatto partecipare alla gara un calciatore che non ne aveva titolo (sanzione così determinata ai sensi dell’ar.1bis C.G.S); · di infliggere alla Soc. Bellaria Igea Marina l’ammenda di euro 150,00. · Trasmette gli atti alla Procura Federale

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